Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e' destinato alle imprese  del  sistema  del
gas naturale  che  esercitano  l'attivita'  di  rigassificazione,  di
trasporto e di stoccaggio di gas naturale. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto
utile gia'  previsto  dalla  regolazione  tariffaria  in  materia  di
garanzia  dei  ricavi  delle  imprese  di   rigassificazione   e   di
stoccaggio. 
  3. Le imprese di rigassificazione, l'impresa maggiore di  trasporto
e l'impresa maggiore  di  stoccaggio,  qualora  necessario,  adottano
misure  per  adeguare  i  rispettivi  codici  alle  disposizioni  del
presente decreto e le trasmettono all'Autorita'. 
  4.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero,  e  comunicato  alle  imprese  di  cui  al   comma   1   e
all'Autorita' per la sua attuazione. 
  5. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda