Art. 2 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di rigassificazione, di trasporto e di stoccaggio di gas naturale. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile gia' previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione e di stoccaggio. 3. Le imprese di rigassificazione, l'impresa maggiore di trasporto e l'impresa maggiore di stoccaggio, qualora necessario, adottano misure per adeguare i rispettivi codici alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'. 4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero, e comunicato alle imprese di cui al comma 1 e all'Autorita' per la sua attuazione. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2016 Il Ministro: Calenda