Art. 10 
 
                               Revoca 
 
  1. Il Ministero  procede  alla  revoca  dell'agevolazione,  secondo
quanto previsto dal comma 4, lettera  a),  nei  casi  di  revoca  del
provvedimento  di  sequestro,  in  qualunque  stato   e   grado   del
procedimento. 
  2. Il Ministero puo' procedere alla revoca totale del finanziamento
agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), nei  casi
in cui l'impresa beneficiaria: 
  a) abbia reso, nelle DSAN, nel modulo di  domanda  o  in  qualunque
altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci  o  erronee  ovvero
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
  b) non sia stata  in  possesso,  all'atto  di  presentazione  della
domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di cui all'art. 3; 
  c) non invii al Ministero, entro due  mesi  dalla  conclusione  del
programma di sviluppo, la relazione finale di cui all'art.  8,  comma
3, attestante le attivita' complessivamente svolte entro i  due  anni
dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato; 
  d) non consenta i controlli del Ministero o  degli  altri  soggetti
incaricati. 
  3.  Il  Ministero  puo'  procedere   alla   revoca   parziale   del
finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera
c), nei casi in cui l'impresa beneficiaria: 
  a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due
scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento; 
  b) sia posta in liquidazione, ovvero  sia  stata  aperta  nei  suoi
confronti un'altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie e
cessazione dell'attivita'. 
  4. Nei casi  indicati  ai  commi  1,  2  e  3,  il  Ministero  puo'
procedere, alternativamente, a: 
  a) revoca dell'agevolazione: puo'  essere  revocata  l'agevolazione
contenuta nel  finanziamento  agevolato,  consistente  nell'ammontare
dell'ESL calcolato secondo quanto previsto all'art. 6. In  tali  casi
il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale
ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di  cui  all'art.  6,
comma  2.  L'impresa  beneficiaria  e'  tenuta  a  corrispondere   al
Ministero le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano
di ammortamento; 
  b)  revoca  totale  del  finanziamento:  in  tale  caso   l'impresa
beneficiaria  restituisce  al  Ministero  gli  interessi  sulle  rate
rimborsate al tasso di cui all'art. 6, comma 2, incrementato  di  tre
punti percentuali e il capitale ancora  a  scadere  maggiorato  degli
interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla  data
di  erogazione   del   finanziamento   agevolato   fino   alla   data
dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate; 
  c) revoca parziale del finanziamento: il finanziamento erogato puo'
essere revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero  alla
data della revoca. In tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al
Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale.
Gli  interessi  legali  sono  calcolati  dalla  data  di  revoca  del
finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al
Ministero delle somme erogate.