Art. 10 Revoca 1. Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a), nei casi di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento. 2. Il Ministero puo' procedere alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), nei casi in cui l'impresa beneficiaria: a) abbia reso, nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di cui all'art. 3; c) non invii al Ministero, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale di cui all'art. 8, comma 3, attestante le attivita' complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato; d) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati. 3. Il Ministero puo' procedere alla revoca parziale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera c), nei casi in cui l'impresa beneficiaria: a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento; b) sia posta in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie e cessazione dell'attivita'. 4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, il Ministero puo' procedere, alternativamente, a: a) revoca dell'agevolazione: puo' essere revocata l'agevolazione contenuta nel finanziamento agevolato, consistente nell'ammontare dell'ESL calcolato secondo quanto previsto all'art. 6. In tali casi il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 6, comma 2. L'impresa beneficiaria e' tenuta a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento; b) revoca totale del finanziamento: in tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al Ministero gli interessi sulle rate rimborsate al tasso di cui all'art. 6, comma 2, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate; c) revoca parziale del finanziamento: il finanziamento erogato puo' essere revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero alla data della revoca. In tale caso l'impresa beneficiaria restituisce al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi legali sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.