Art. 11 Disposizioni finanziarie 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia e sulla Sezione del Fondo crescita. A tal fine, le risorse disponibili sugli appositi stanziamenti di bilancio sono versate annualmente rispettivamente sul conto corrente di tesoreria n. 22034 del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile. 2. Una quota pari al dieci per cento delle risorse annualmente disponibili nella Sezione del Fondo crescita e' riservata, per un periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione delle domande, alle domande di finanziamento agevolato presentate da imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente: a) prevedono nel biennio successivo alla erogazione del finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o di investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) sono in possesso del rating di legalita' e pertanto rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 3. La quota del dieci per cento di cui al comma 2 e' riservata, per dodici mesi dalla data di assegnazione della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate all'intervento di cui al presente decreto. 4. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGIAI puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti a carico delle risorse complessive della Sezione del Fondo crescita nel limite del due per cento. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese beneficiarie possono accedere alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie della Sezione del Fondo crescita, indicate al comma 1. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili annualmente e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato.