Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le agevolazioni di cui  al  presente  decreto  sono  concesse  a
valere sulla Sezione del Fondo di garanzia e sulla Sezione del  Fondo
crescita.  A  tal  fine,  le  risorse  disponibili   sugli   appositi
stanziamenti di bilancio sono versate annualmente rispettivamente sul
conto corrente di tesoreria n. 22034 del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sulla contabilita' speciale n.
1201 del Fondo per la crescita sostenibile. 
  2. Una quota pari al dieci  per  cento  delle  risorse  annualmente
disponibili nella Sezione del Fondo crescita  e'  riservata,  per  un
periodo di dodici mesi dalla data di avvio della presentazione  delle
domande,  alle  domande  di  finanziamento  agevolato  presentate  da
imprese beneficiarie che, alternativamente o congiuntamente: 
  a)  prevedono  nel   biennio   successivo   alla   erogazione   del
finanziamento agevolato la realizzazione di investimenti produttivi o
di investimenti per la tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul
lavoro; 
  b) sono in possesso del rating di legalita'  e  pertanto  rientrano
nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre
2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
  3. La quota del dieci per cento di cui al comma 2 e' riservata, per
dodici mesi dalla data di assegnazione della nuova  dotazione,  sulle
ulteriori  risorse  finanziarie  che   dovessero   essere   assegnate
all'intervento di cui al presente decreto. 
  4.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  e  il
controllo delle agevolazioni, la DGIAI puo' avvalersi, sulla base  di
apposita convenzione e come  previsto  dall'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in  house,  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita  gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita'  di  gestione
sono posti a carico delle risorse complessive della Sezione del Fondo
crescita nel limite del due per cento. 
  5. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, le imprese beneficiarie possono accedere alle  agevolazioni
esclusivamente nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  della
Sezione del  Fondo  crescita,  indicate  al  comma  1.  Il  Ministero
comunica, mediante avviso a firma  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili
annualmente  e  la  conseguente  chiusura  dello  sportello  per   la
presentazione delle domande di finanziamento agevolato.