Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Gli interventi disposti dal presente decreto sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o piu' delle seguenti attivita': a) investimenti produttivi; b) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale; d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare; e) fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione. 2. Il presente decreto disciplina i limiti, i criteri, le modalita' e le procedure per: a) la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia; b) la concessione e l'erogazione alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo crescita.