Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Gli interventi disposti dal presente decreto sono finalizzati  a
sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi  di  sviluppo
di durata biennale relativi a una o piu' delle seguenti attivita': 
  a) investimenti produttivi; 
  b) investimenti per la tutela della salute e  della  sicurezza  sul
lavoro; 
  c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale; 
  d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed  emersione  del
lavoro irregolare; 
  e)   fabbisogno   finanziario   aggiuntivo,   determinato   da   un
insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione. 
  2. Il presente decreto disciplina i limiti, i criteri, le modalita'
e le procedure per: 
  a) la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie  dirette  e
controgaranzie a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia; 
  b) la concessione  e  l'erogazione  alle  imprese  beneficiarie  di
finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo
crescita.