Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di ammissione  alle  agevolazioni  di
cui al presente decreto le imprese  beneficiarie  in  possesso,  alla
data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
  a) sono regolarmente  costituite  e  iscritte  nel  registro  delle
imprese; 
  b) non sono in stato di scioglimento  o  liquidazione  e  non  sono
sottoposte a  procedure  concorsuali  per  insolvenza  o  ad  accordi
stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma,
lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei  debiti  ai  sensi
dell'art. 182-bis della medesima legge. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese che abbiano ricevuto e non  rimborsato  o  depositato  in  un
conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali  o  incompatibili
dalla Commissione europea.