Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.