Art. 4 
 
             Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia 
 
  1. La garanzia della Sezione del Fondo di garanzia e'  concessa  in
favore  delle  imprese  beneficiarie,  indipendentemente  dai  limiti
dimensionali, secondo le condizioni di  operativita'  previste  dalle
Disposizioni operative vigenti alla data della domanda. 
  2. La garanzia diretta e la controgaranzia della Sezione del  Fondo
di garanzia: 
  a) sono concesse a  titolo  gratuito  e  fino  all'importo  massimo
garantito di euro 2.500.000,00; 
  b) non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi
dal Ministero a valere  sulla  Sezione  del  Fondo  crescita  di  cui
all'art. 5 del presente decreto. 
  3. La garanzia diretta della  Sezione  del  Fondo  di  garanzia  e'
concessa in favore delle imprese beneficiarie  nella  misura  dell'80
per cento dell'ammontare  delle  operazioni  finanziarie  ammissibili
previste dalle disposizioni operative. 
  4. La  controgaranzia  della  Sezione  del  Fondo  di  garanzia  e'
concessa in favore delle imprese beneficiarie  nella  misura  dell'80
per cento  dell'importo  garantito  dal  confidi  o  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la  percentuale  massima  di  copertura  dell'80  per  cento
dell'operazione finanziaria. 
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 198, della  legge  n.  208/2015,  in
caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque  stato  e
grado del procedimento, l'avente diritto,  quale  condizione  per  la
restituzione dell'impresa beneficiaria, e'  tenuto  a  rimborsare  al
Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli importi  liquidati  dalla  Sezione
del Fondo di garanzia,  a  seguito  dell'eventuale  escussione  della
garanzia.