Art. 4 Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia 1. La garanzia della Sezione del Fondo di garanzia e' concessa in favore delle imprese beneficiarie, indipendentemente dai limiti dimensionali, secondo le condizioni di operativita' previste dalle Disposizioni operative vigenti alla data della domanda. 2. La garanzia diretta e la controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia: a) sono concesse a titolo gratuito e fino all'importo massimo garantito di euro 2.500.000,00; b) non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi dal Ministero a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all'art. 5 del presente decreto. 3. La garanzia diretta della Sezione del Fondo di garanzia e' concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle disposizioni operative. 4. La controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia e' concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'impresa beneficiaria, e' tenuto a rimborsare al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli importi liquidati dalla Sezione del Fondo di garanzia, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.