Art. 5 
 
                       Finanziamento agevolato 
 
  1. A valere sulla  Sezione  del  Fondo  crescita  e  a  fronte  del
programma di sviluppo presentato puo' essere  concesso  alle  imprese
beneficiarie un finanziamento agevolato: 
    a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e  non  superiore  a
euro 700.000,00 e comunque di importo non superiore: 
  1) all'ammontare  delle  attivita'  complessivamente  previste  dal
programma di sviluppo; 
  2) alle capacita' di rimborso dell'impresa beneficiaria cosi'  come
definite dall'art. 7, comma 8, lettera b); 
  b) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento; 
  c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni,
comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni; 
  d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto
previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.