Art. 5 Finanziamento agevolato 1. A valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato puo' essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato: a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 700.000,00 e comunque di importo non superiore: 1) all'ammontare delle attivita' complessivamente previste dal programma di sviluppo; 2) alle capacita' di rimborso dell'impresa beneficiaria cosi' come definite dall'art. 7, comma 8, lettera b); b) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento; c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni; d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.