Art. 6 Agevolazione concedibile 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca. 2. Relativamente ai finanziamenti agevolati, ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle imprese beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla stessa comunicazione n. 14/2008. 3. Per le sole imprese beneficiarie costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base. 4. In caso si verifichi il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca, l'impresa beneficiaria, su richiesta del Ministero, puo' optare per la riduzione dell'ammontare del finanziamento agevolato ovvero per la riduzione della durata dello stesso e/o del preammortamento. 5. Entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero di cui al comma 4, l'impresa beneficiaria provvede a comunicare al Ministero l'opzione prescelta. 6. Ai fini dell'applicazione dei limiti «de minimis» il settore in cui opera l'impresa beneficiaria e' individuato dal codice primario sulla base dell'attivita' economica principale risultante dal certificato camerale dell'impresa beneficiaria.