Art. 7 Presentazione e valutazione delle domande 1. Le imprese beneficiarie presentano al Ministero le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato al decreto di cui all'art. 12 e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalita' indicate con il medesimo decreto. 2. Le imprese beneficiarie indicano nella domanda di finanziamento agevolato e nel programma di sviluppo in essa contenuto una o piu' delle attivita' previste all'art. 2, comma 1. 3. Le attivita' previste dal programma di sviluppo devono risultare completate dall'impresa beneficiaria entro ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato. 4. Ciascuna impresa beneficiaria puo' presentare una sola domanda di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto. 5. Alla domanda di finanziamento agevolato sono allegati, a pena di esclusione: a) nel caso di imprese oggetto di sequestro o di decreto di confisca non definitivo, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente attestante: 1) gli estremi del provvedimento di sequestro o di confisca non definitivo; 2) l'autorizzazione o il nulla osta dell'Autorita' giudiziaria competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 3, e dall'art. 44, comma 2, del codice antimafia, a richiedere il finanziamento agevolato; b) nel caso di imprese oggetto di provvedimento definitivo di confisca, certificazione rilasciata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente attestante: 1) gli estremi del provvedimento definitivo di confisca; 2) l'autorizzazione dell'ANBSC a richiedere il finanziamento agevolato; c) nel caso di imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o rami di azienda delle stesse: 1) copia del provvedimento di cui alle lettere a) o b) relativo alle aziende o rami d'azienda da esse acquistati o affittati; 2) copia dell'atto di acquisto o affitto di azienda o di ramo di azienda, delle stesse imprese sequestrate o confiscate; d) nel caso di cooperative sociali, copia del provvedimento di assegnazione in concessione di beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' del relativo decreto di destinazione emesso dall'ANBSC; e) nel caso di cooperative di lavoratori, copia del contratto di affitto di beni aziendali confiscati alla criminalita' organizzata. 6. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 7. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal Ministero. 8. Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri: a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (art. 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo (art. 2424 codice civile, voce Attivo) non puo' risultare inferiore al 5 per cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ove esistente. Per le societa' di persone e le imprese individuali il patrimonio netto e' considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare; b) capacita' di rimborso: il flusso di cassa, inteso come somma dell'utile dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (art. 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non puo' risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e degli altri finanziamenti gia' erogati all'impresa beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. 9. Con riferimento alla capacita' di rimborso di cui al comma 8, lettera b), l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell'importo delle singole rate per capitale ed interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. 10. In caso di insufficienza della capacita' di rimborso, l'ammontare del finanziamento agevolato e' approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto a quanto indicato nella domanda presentata dall'impresa beneficiaria. 11. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dal Ministero formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.