Art. 7 
 
              Presentazione e valutazione delle domande 
 
  1. Le imprese beneficiarie presentano al Ministero  le  domande  di
finanziamento  agevolato,  redatte  secondo  lo  schema  allegato  al
decreto di cui  all'art.  12  e  complete  della  documentazione  ivi
prevista, a partire dalla data e secondo le modalita' indicate con il
medesimo decreto. 
  2. Le imprese beneficiarie indicano nella domanda di  finanziamento
agevolato e nel programma di sviluppo in essa contenuto  una  o  piu'
delle attivita' previste all'art. 2, comma 1. 
  3. Le attivita' previste dal programma di sviluppo devono risultare
completate dall'impresa beneficiaria entro  ventiquattro  mesi  dalla
data della prima erogazione del finanziamento agevolato. 
  4. Ciascuna impresa beneficiaria puo' presentare una  sola  domanda
di finanziamento agevolato a valere sul presente decreto. 
  5. Alla domanda di finanziamento agevolato sono allegati, a pena di
esclusione: 
    a) nel caso di imprese oggetto  di  sequestro  o  di  decreto  di
confisca non definitivo, certificazione rilasciata dalla  cancelleria
dell'ufficio giudiziario competente attestante: 
  1) gli estremi del provvedimento di sequestro  o  di  confisca  non
definitivo; 
  2) l'autorizzazione o  il  nulla  osta  dell'Autorita'  giudiziaria
competente, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  40,  comma  3,  e
dall'art.  44,  comma  2,  del  codice  antimafia,  a  richiedere  il
finanziamento agevolato; 
    b) nel caso di imprese oggetto  di  provvedimento  definitivo  di
confisca, certificazione rilasciata  dalla  cancelleria  dell'ufficio
giudiziario competente attestante: 
  1) gli estremi del provvedimento definitivo di confisca; 
  2)  l'autorizzazione  dell'ANBSC  a  richiedere  il   finanziamento
agevolato; 
    c) nel caso di imprese che hanno acquistato o  affittato  imprese
sequestrate o confiscate o rami di azienda delle stesse: 
  1) copia del provvedimento di cui alle lettere  a)  o  b)  relativo
alle aziende o rami d'azienda da esse acquistati o affittati; 
  2) copia dell'atto di acquisto o affitto di azienda o  di  ramo  di
azienda, delle stesse imprese sequestrate o confiscate; 
  d) nel caso di cooperative  sociali,  copia  del  provvedimento  di
assegnazione  in  concessione  di  beni  immobili   confiscati   alla
criminalita'   organizzata,   nonche'   del   relativo   decreto   di
destinazione emesso dall'ANBSC; 
  e) nel caso di cooperative di lavoratori, copia  del  contratto  di
affitto di beni aziendali confiscati alla criminalita' organizzata. 
  6. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
concessi sulla  base  di  procedura  valutativa  con  procedimento  a
sportello,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.   5   del   decreto
legislativo n. 123/1998. 
  7.  Le  domande  di  finanziamento  agevolato  sono  istruite   dal
Ministero secondo l'ordine cronologico di presentazione. In  caso  di
domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la  data
di completamento della documentazione richiesta dal Ministero. 
  8. Per la concessione del finanziamento agevolato devono  risultare
rispettati i seguenti parametri: 
  a) patrimonializzazione: il rapporto  tra  patrimonio  netto  (art.
2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell'attivo  (art.  2424
codice civile, voce Attivo) non puo' risultare  inferiore  al  5  per
cento con riferimento all'ultimo bilancio approvato,  ove  esistente.
Per le societa' di persone e le  imprese  individuali  il  patrimonio
netto e' considerato integrato con  il  patrimonio  dei  soci  o  del
titolare, rilevato dalla dichiarazione dei  redditi,  e  ridotto  dei
prelevamenti dei soci o del titolare; 
  b) capacita' di rimborso: il flusso di  cassa,  inteso  come  somma
dell'utile dell'esercizio (art. 2425 codice civile, voce  21),  degli
ammortamenti materiali e immateriali (art. 2425 codice civile,  somma
delle voci 10.a e  10.b),  degli  accantonamenti  (art.  2425  codice
civile, somma delle voci 12 e 13) e  degli  eventuali  compensi  agli
amministratori, non puo' risultare inferiore alla somma degli impegni
annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato  richiesto
e degli altri finanziamenti  gia'  erogati  all'impresa  beneficiaria
nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere  alla
data di presentazione della domanda. 
  9. Con riferimento alla capacita' di rimborso di cui  al  comma  8,
lettera  b),  l'impresa  beneficiaria  trasmette  al   Ministero   il
prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in  essere
verso i soggetti  finanziatori,  comprensivo  degli  importi  totali,
dell'importo delle singole rate per capitale  ed  interessi  e  delle
date di scadenza delle rate stesse. 
  10.  In  caso  di  insufficienza  della  capacita'   di   rimborso,
l'ammontare del finanziamento agevolato e' approvato dal Ministero in
misura ridotta rispetto a quanto indicato  nella  domanda  presentata
dall'impresa beneficiaria. 
  11. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano  ravvisati  motivi
di non ammissibilita' o di esclusione delle  domande  presentate,  le
imprese beneficiarie ricevono dal Ministero formale comunicazione dei
motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.