Art. 8 
 
        Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato 
 
  1.  Per  le  domande  di  finanziamento  agevolato  per  le   quali
l'istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito  positivo,  il  Ministero
procede, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione,  all'adozione  del
provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa
beneficiaria. 
  2. A seguito del provvedimento di concessione il Ministero eroga il
finanziamento agevolato all'impresa beneficiaria,  in  tre  quote  di
pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le  seguenti
modalita': 
  a) una prima quota e' erogata, a titolo di acconto, entro  un  mese
dal provvedimento di  concessione,  nella  misura  di  un  terzo  del
finanziamento agevolato concesso; 
  b) una seconda quota e'  erogata  ad  avanzamento  delle  attivita'
previste dal programma di sviluppo  nella  misura  di  un  terzo  del
finanziamento agevolato  concesso.  L'erogazione  e'  effettuata  dal
Ministero su  richiesta  dell'impresa  beneficiaria,  contenente  una
relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante  le
attivita' effettuate. Ai fini dell'erogazione della seconda quota del
finanziamento  agevolato,  le   attivita'   devono   risultare   gia'
effettuate in misura non inferiore al  90  per  cento  dell'ammontare
dell'acconto di cui alla lettera a); 
  c) una terza quota e' erogata a saldo,  su  richiesta  dell'impresa
beneficiaria contenente una relazione, in forma di  DSAN  del  legale
rappresentante, attestante che le attivita' previste dal programma di
sviluppo sono state effettuate in misura non inferiore ai  due  terzi
delle attivita' complessive. 
  3. Entro due mesi dalla  conclusione  del  programma  di  sviluppo,
l'impresa beneficiaria presenta, a pena di revoca  del  finanziamento
agevolato,  la  relazione  finale,  in  forma  di  DSAN  del   legale
rappresentante, contenente la descrizione dettagliata delle attivita'
complessivamente svolte  e  attestante  la  piena  conformita'  delle
stesse al programma di sviluppo approvato dal Ministero. 
  4.  L'impresa  beneficiaria  rimborsa  al  Ministero  le  rate  del
finanziamento agevolato secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate
semestrali costanti posticipate. Tali rimborsi  sono  utilizzati  dal
Ministero per la concessione  di  nuovi  finanziamenti  agevolati  ai
sensi di quanto previsto dal presente decreto. 
  5. Con il decreto di cui all'art. 12 sono  stabilite  le  ulteriori
modalita' per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato.
L'erogazione delle  singole  quote  del  finanziamento  agevolato  e'
condizionata alla verifica da parte del Ministero  della  regolarita'
contributiva,  cosi'  come  risultante   dal   documento   unico   di
regolarita' contributiva (DURC).