Art. 8 Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato 1. Per le domande di finanziamento agevolato per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede, entro sessanta giorni dalla ricezione, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria. 2. A seguito del provvedimento di concessione il Ministero eroga il finanziamento agevolato all'impresa beneficiaria, in tre quote di pari importo e per stati di avanzamento della spesa, con le seguenti modalita': a) una prima quota e' erogata, a titolo di acconto, entro un mese dal provvedimento di concessione, nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso; b) una seconda quota e' erogata ad avanzamento delle attivita' previste dal programma di sviluppo nella misura di un terzo del finanziamento agevolato concesso. L'erogazione e' effettuata dal Ministero su richiesta dell'impresa beneficiaria, contenente una relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante le attivita' effettuate. Ai fini dell'erogazione della seconda quota del finanziamento agevolato, le attivita' devono risultare gia' effettuate in misura non inferiore al 90 per cento dell'ammontare dell'acconto di cui alla lettera a); c) una terza quota e' erogata a saldo, su richiesta dell'impresa beneficiaria contenente una relazione, in forma di DSAN del legale rappresentante, attestante che le attivita' previste dal programma di sviluppo sono state effettuate in misura non inferiore ai due terzi delle attivita' complessive. 3. Entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, l'impresa beneficiaria presenta, a pena di revoca del finanziamento agevolato, la relazione finale, in forma di DSAN del legale rappresentante, contenente la descrizione dettagliata delle attivita' complessivamente svolte e attestante la piena conformita' delle stesse al programma di sviluppo approvato dal Ministero. 4. L'impresa beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Tali rimborsi sono utilizzati dal Ministero per la concessione di nuovi finanziamenti agevolati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. 5. Con il decreto di cui all'art. 12 sono stabilite le ulteriori modalita' per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato. L'erogazione delle singole quote del finanziamento agevolato e' condizionata alla verifica da parte del Ministero della regolarita' contributiva, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC).