Art. 9 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. Il Ministero, in ogni fase  del  procedimento,  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, al  fine  di  verificare  la
correttezza e conformita' di quanto affermato nelle DSAN  rese  dalle
imprese beneficiarie, nonche' le condizioni per  la  fruizione  e  il
mantenimento delle agevolazioni. 
  2. Per le attivita' di controllo di cui al comma  1,  il  Ministero
puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi
comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  3. Le imprese beneficiarie devono consentire  e  favorire  in  ogni
fase del procedimento, lo svolgimento  di  tutti  i  controlli  e  le
ispezioni disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi
statali, anche mediante sopralluoghi.