Art. 9 Controlli e ispezioni 1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, al fine di verificare la correttezza e conformita' di quanto affermato nelle DSAN rese dalle imprese beneficiarie, nonche' le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. 2. Per le attivita' di controllo di cui al comma 1, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. Le imprese beneficiarie devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, anche mediante sopralluoghi.