IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il decreto  9  dicembre  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, recante adeguamento alle nuove norme in materia  di  aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n.  651/2014  dello  strumento
dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43  del  decreto-legge  n.
112/2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, come  modificato  dal  decreto  9
giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  169  del  23  luglio
2015; 
  Ritenuto opportuno modificare la predetta disciplina dei  contratti
di sviluppo al fine di assicurare una piu' efficiente gestione  delle
fasi procedimentali nonche' di modulare le medesime in funzione delle
dimensioni  dei  programmi  di  sviluppo   proposti,   favorendo   la
partecipazione  di  tutte  le   amministrazioni   interessate   nella
selezione e nel finanziamento dei programmi  di  maggiori  dimensioni
aventi rilevanza strategica in relazione al contesto  territoriale  e
al sistema produttivo di riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 
 
  1.  Al  decreto  9  dicembre  2014  del  Ministro  dello   sviluppo
economico,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  23  del  29  gennaio  2015,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, richiamato in  premessa,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il programma di sviluppo deve essere  avviato,  a  pena  di
decadenza,  entro  6  mesi  dalla  data   della   determinazione   di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8. In caso di
concessione della proroga, prevista dall'art. 9 comma 8,  il  termine
di 6 mesi si intende parimenti prorogato.»; 
      2) al comma 4, le parole: «entro 48 mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro 36 mesi»; 
      3) al comma 6, dopo le  parole:  «dagli  enti  pubblici»,  sono
inserite le seguenti: «, dall'Agenzia»; 
    b) all'art. 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da piu'
soggetti in forma congiunta tramite lo  strumento  del  contratto  di
rete di cui all'art. 4, comma 5, i limiti minimi  degli  investimenti
previsti dall'art. 4,  comma  3  sono  applicati  unitariamente,  con
riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non  si
applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento  del  soggetto
proponente e dei soggetti aderenti.»; 
    c) all'art. 7, comma  3,  le  parole:  «art.  5,  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «art. 5, commi 3 e  4»;  conseguentemente,
il comma 4 e' soppresso; 
    d) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 4, dopo le parole:  «L'Agenzia,  entro  il  termine
massimo  di   120   giorni   dal   ricevimento   della   domanda   di
agevolazioni,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per  i  programmi
di cui all'art. 9-bis che formano oggetto di un Accordo di  Sviluppo,
entro 90 giorni dalla data di stipula del predetto Accordo,»; 
      2) alla lettera e) del medesimo comma 4, le parole: «entro  120
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni»; 
      3) al comma 6, lettera b), numero 2,  le  parole:  «dell'Agenda
digitale  italiana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del   piano
nazionale Industria 4.0»; 
      4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Con riferimento alla valutazione dei progetti  di  ricerca,
sviluppo e innovazione di cui al Titolo III, l'Agenzia si  avvale  di
esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'Albo di cui  al
decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive, sulla
base delle procedure  di  selezione  concordate  con  la  Commissione
europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli  incarichi.
La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata
sul sito internet www.invitalia.it.»; 
      5) al comma 7, le parole: «non  superiore  a  30  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20 giorni»; 
      6) al comma 8, le parole da: «La validita' e l'efficacia  della
determinazione» fino  a:  «delle  altre  imprese  beneficiarie»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  validita'  e   l'efficacia   della
determinazione e', comunque, subordinata alla  effettiva  esibizione,
entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione di
cui al comma 9, della documentazione comprovante  il  rilascio  delle
concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla  osta  delle  competenti
pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei  progetti
ammessi alle agevolazioni,  qualora  non  sia  stata  gia'  acquisita
nonche'  della   documentazione   richiesta   dall'Agenzia   per   la
definizione dell'eventuale contratto di finanziamento,  ivi  compresa
quella relativa  a  eventuali  garanzie  da  prestare  a  fronte  del
finanziamento  agevolato.  L'efficacia  della  determinazione   puo',
altresi', essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a
profili di carattere economico-finanziario. Il termine  assegnato  al
soggetto proponente puo' essere prorogato, per  una  sola  volta,  di
ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da
elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non e'
in alcun modo riconducibile alla volonta' del soggetto  proponente  o
delle altre imprese beneficiarie.»; 
      7) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. L'Agenzia comunica l'avvenuta  approvazione  del  programma  di
sviluppo  alle  regioni  e  alle  province  autonome  interessate   e
trasmette al Ministero e all'impresa beneficiaria,  entro  30  giorni
dalla   data   di   conclusione   dell'attivita'   istruttoria,    la
determinazione di cui al comma 8. Entro 20  giorni  dalla  ricezione,
l'impresa  beneficiaria,  pena  la  decadenza   dalle   agevolazioni,
restituisce all'Agenzia la  determinazione  debitamente  sottoscritta
per accettazione.»; 
      8) al comma 10, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e) dopo l'art. 9, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 9-bis - (Accordi  di  sviluppo  per  programmi  di  rilevanti
dimensioni). - 1. Ai fini dell'avvio  dell'attivita'  istruttoria  di
cui all'art. 9, le domande di agevolazioni, presentate ai  sensi  del
medesimo articolo, relative a programmi di sviluppo che prevedono  un
importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o  superiori  a
50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il  programma
riguardi    esclusivamente    attivita'    di    trasformazione     e
commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto  di
Accordi  di  sviluppo  tra  il  Ministero,  l'Agenzia   e   l'impresa
proponente nonche',  qualora  intervengano  nel  cofinanziamento  del
programma, con  le  regioni  e  le  eventuali  altre  amministrazioni
interessate. 
  2. L'Accordo e' sottoscritto  a  condizione  che  il  programma  di
sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica  in  relazione
al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.  A  tal
fine l'Agenzia valuta la  sussistenza  di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: significativo impatto  occupazionale,  inteso  come  nuovi
posti di lavoro creati, capacita' di  attrazione  degli  investimenti
esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale  Industria
4.0. 
  3. Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 1,  le
regioni comunicano al Ministero e all'Agenzia  la  propria  eventuale
volonta' di stipulare  l'Accordo,  impegnandosi  ad  intervenire  nel
cofinanziamento del programma di  sviluppo.  Nel  caso  di  programmi
localizzati su piu' regioni, la comunicazione puo' essere  effettuata
da tutte le regioni interessate. 
  4. Per effetto della sottoscrizione  dell'Accordo,  le  risorse  in
esso individuate sono  destinate  in  favore  dell'Accordo  medesimo.
Resta fermo che le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto
alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo  esito
dell'istruttoria di cui all'art. 9. 
  5. Qualora il programma non presenti le  caratteristiche  richieste
per la stipula dell'Accordo di sviluppo, la domanda di cui al comma 1
e' esaminata, nel rispetto del criterio cronologico di  cui  all'art.
9, comma 2. 
  6. Ai programmi  di  sviluppo  oggetto  degli  accordi  di  cui  al
presente articolo si applica quanto previsto all'art. 9, comma 11. 
  7. Il Ministro dello sviluppo economico puo'  riservare  una  quota
delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di  sviluppo
alla sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo.»; 
    f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 6, le parole: «non  superiore  a  30  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20 giorni»; 
      2) al comma 7, le parole: «entro 90 giorni dall'ultimazione del
progetto»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «entro   60   giorni
dall'ultimazione del progetto»; 
      3) al comma 8, dopo le parole «Il Ministero» sono  inserite  le
seguenti: «, entro 90 giorni dalla ricezione della relazione finale,»
e, le  parole:  «entro  45  giorni  dalla  data  di  ricezione»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni dalla data di ricezione»; 
    g) All'art. 13, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il medesimo rapporto evidenzia, altresi', le attivita'  per
le quali non sono stati rispettati i termini procedimentali  previsti
dal presente decreto.». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato.