Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Alle domande delle quali, alla data di cui al comma 1, risulti sospesa l'attivita' istruttoria a seguito delle verifiche previste dall'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, ad esclusione del comma 6, lettera b), punto 2, e agli articoli 11 e 13 del predetto decreto, come modificati e integrati dal presente decreto. Per le medesime domande, e' facolta' del soggetto proponente richiedere l'applicazione dell'art. 9-bis, qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2892