Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatto salvo quanto
previsto al comma 2.
2. Alle domande delle quali, alla data di cui al comma 1, risulti
sospesa l'attivita' istruttoria a seguito delle verifiche previste
dall'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto 9 dicembre 2014 del
Ministro dello sviluppo economico, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 9, ad esclusione del comma 6, lettera b), punto 2, e
agli articoli 11 e 13 del predetto decreto, come modificati e
integrati dal presente decreto. Per le medesime domande, e' facolta'
del soggetto proponente richiedere l'applicazione dell'art. 9-bis,
qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 novembre 2016
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2892