Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
domande presentate a decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2. 
  2. Alle domande delle quali, alla data di cui al comma  1,  risulti
sospesa l'attivita' istruttoria a seguito  delle  verifiche  previste
dall'art. 9, comma 2, lettera a) del  decreto  9  dicembre  2014  del
Ministro dello sviluppo economico, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'art. 9, ad esclusione del comma 6, lettera  b),  punto  2,  e
agli articoli 11  e  13  del  predetto  decreto,  come  modificati  e
integrati dal presente decreto. Per le medesime domande, e'  facolta'
del soggetto proponente richiedere  l'applicazione  dell'art.  9-bis,
qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.  
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 novembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2892