IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti  informatici  e  telematici  nel  processo  tributario   in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39,  comma  8,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto l'art.  3,  comma  3,  del  citato  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno  o  piu'  decreti
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
regole  tecniche-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici  e
telematici nell'ambito del processo tributario; 
  Visto l'art. 20,  comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che «con  successivi  decreti
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
ulteriori Commissioni tributarie per le  quali  trovano  gradualmente
applicazione le disposizioni del presente regolamento»; 
  Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015), recante le  specifiche
tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario,  in
attuazione del citato art. 3, comma 3, del  decreto  ministeriale  23
dicembre 2013, n. 163; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera  h),  del  decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, che dispone «Le  notificazioni
tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria
possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni  contenute
nel decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
tributaria reso con delibera n. 2675/16 del 29 novembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione ed individuazione delle Commissioni tributarie 
 
  1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4  agosto
2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  23  dicembre
2013, n. 163, si applicano alle Commissioni  tributarie  di  primo  e
secondo grado presenti nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano
nonche' alle Commissioni tributarie provinciali e regionali  presenti
nelle   seguenti    Regioni:    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,  Marche,  Puglia,  Sardegna,
Sicilia, Val D'Aosta.