Art. 3 Misura del credito d'imposta e modalita' di riconoscimento 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo delle spese agevolabili di cui all'art. 2 sostenute nell'anno 2016. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 982 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale e' comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017. 3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.