Art. 3 
 
     Misura del credito d'imposta e modalita' di riconoscimento 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti  di
cui all'art. 2 inoltrano, in via telematica,  entro  il  termine  che
sara' previsto con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un'apposita  istanza  all'Agenzia  delle
entrate,  formulata  secondo  lo  schema  approvato  con  lo   stesso
provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo
delle spese agevolabili di cui all'art. 2 sostenute nell'anno 2016. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare
delle risorse stanziate ai sensi del  comma  982  dell'art.  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e l'ammontare del  credito  d'imposta
complessivamente richiesto,  determina  la  percentuale  massima  del
credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale  percentuale  e'
comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro il 31 marzo 2017. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  decreto  non  e'
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto
le medesime spese.