IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la decisione n. 2002/358/CE  del  Consiglio,  del  25  aprile
2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione  quadro  delle  Nazioni
unite  sui  cambiamenti  climatici  e  l'adempimento  congiunto   dei
relativi impegni; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   1°   aprile   2008,   relativo
all'istituzione del  Registro  nazionale  dei  serbatoi  di  carbonio
agroforestali, come modificato dal decreto  ministeriale  22  gennaio
2013, che indica  l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (Ismea) quale soggetto deputato al  coordinamento  tecnico
di detto Registro per la parte agricola; 
  Visto il regolamento (CE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  21  maggio  2013,  relativo  a  un   meccanismo   di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e
di comunicazione di altre  informazioni  in  materia  di  cambiamenti
climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che  abroga  la
decisione n. 280/2004/CE; 
  Vista la decisione n. 529/2013/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21  maggio  2013,  sulle  norme  di  contabilizzazione
relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas  a  effetto  serra
risultanti da attivita' di uso del  suolo,  cambiamento  di  uso  del
suolo e  silvicoltura  e  sulle  informazioni  relative  alle  azioni
connesse a tali attivita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 666/2014  della  Commissione,
del 12 marzo  2014,  che  stabilisce  requisiti  sostanziali  per  il
sistema di inventario  dell'Unione  e  tiene  conto  dei  cambiamenti
apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle  linee  guida
sugli inventari concordate  a  livello  internazionale  a  norma  del
regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   749/2014   della
Commissione,  del  30  giugno  2014,  riguardante  la  struttura,  il
formato,  le  procedure  di  trasmissione  e   la   revisione   delle
informazioni comunicate dagli Stati membri a  norma  del  regolamento
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2015,  n.  111,  recante
Disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30 recante attuazione della direttiva  2009/29/CE  che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas  a
effetto serra; 
  Vista la legge del 3 maggio 2016, n. 79, Ratifica ed esecuzione dei
seguenti accordi in materia ambientale, tra i quali l'«Emendamento di
Doha al Protocollo di Kyoto alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni
unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre  2012»,  e
in particolare gli articoli 5 e 6 che disciplinano,  rispettivamente,
la gestione, l'archiviazione  e  l'aggiornamento  delle  informazioni
relative al Sistema nazionale in materia di politiche e proiezioni, e
il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas  a  effetto
serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 2, della  legge  n.  79
del 2016 le modalita' e i tempi relativi alla raccolta delle predette
informazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti   i   Ministri
interessati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,  che
disciplina la  rilevazione,  elaborazione,  analisi  e  diffusione  e
archiviazione  dei  dati  statistici  utili  anche  ai   fini   della
realizzazione  dell'inventario  nazionale  dei  gas   serra,   curato
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di
seguito ISPRA) per conto del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
  Vista la nota prot. n. 24078/GAB del 9 novembre 2016 con  la  quale
e' stata chiesta la  valutazione  di  competenza  al  Ministro  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  al  Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo  economico,
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e  forestali,  ai  sensi  dell'art.  6
comma 2, della legge n. 79 del 2016; 
  Acquisita la nota n. 25919/GAB del 29 novembre 2016 con la quale il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ha
comunicato le proprie osservazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  e  i  tempi  con  i
quali i Ministeri interessati,  in  particolare  il  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, collaborano alla raccolta
delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 5, comma  2,
della legge 3 maggio 2016, n. 79. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le informazioni  sono  trasmesse  dai
Ministeri  interessati,  secondo  quanto   previsto   ai   successivi
articoli, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, e all'ISPRA.