Art. 2 
 
                    Informazioni di cui al Capo 3 
                  del Regolamento (UE) n. 525/2013 
 
  1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui  agli  articoli
5, 6, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 525/2013, relative alle emissioni
e all'assorbimento dei gas a effetto serra, entro il 15 settembre  di
ogni anno, i Ministeri interessati, anche avvalendosi dei  rispettivi
enti controllati, comunicano all'ISPRA tramite  PEC  i  dati  di  cui
all'allegato I di propria competenza. 
  2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato  I,  sono
definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, e dall'ISPRA, con i Ministeri interessati.