Art. 4 Informazioni di cui all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 525/2013 1. Ai fini della raccolta delle informazioni di cui all'art. 16, del Regolamento (UE) n. 525/2013, in materia di sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi dei rispettivi enti controllati, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'allegato III di propria competenza. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere trasmessi tramite PEC entro il 30 giugno di ogni anno secondo il formato concordato dalla Commissione europea e dagli organi della Convenzione UNFCCC.