Art. 2 
 
  Le modalita' per lo scambio delle  informazioni  tra  il  Ministero
dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
concernenti le violazioni sanzionate in via definitiva relative  alle
fattispecie di cui alla tabella  allegata,  compiute  sul  territorio
italiano dalle imprese nazionali, da quelle  stabilite  in  un  Stato
dell'Unione europea o da quelle stabilite in altro Stato partecipante
al regime  di  scambio  tramite  ERRU  (European  registers  of  road
transport undertakings), sistema  di  interconnessione  dei  registri
elettronici nazionali, sono quelle fissate d'intesa tra le  strutture
tecnico-informatiche e amministrative competenti dei due Ministeri. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 dicembre 2016 
 
                                      Il direttore generale: Finocchi