Art. 2 Le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il Ministero dell'interno ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernenti le violazioni sanzionate in via definitiva relative alle fattispecie di cui alla tabella allegata, compiute sul territorio italiano dalle imprese nazionali, da quelle stabilite in un Stato dell'Unione europea o da quelle stabilite in altro Stato partecipante al regime di scambio tramite ERRU (European registers of road transport undertakings), sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, sono quelle fissate d'intesa tra le strutture tecnico-informatiche e amministrative competenti dei due Ministeri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2016 Il direttore generale: Finocchi