Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12  settembre  2000  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della  IGP  «Cipolla
bianca  di  Margherita»  appartenenti  alla   categoria   «produttori
agricoli», nella filiera ortofrutticoli e  cereali  non  trasformati,
individuata dall'art. 4,  lettera  b)  del  decreto  12  aprile  2000
recante   disposizioni   generali   relative    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui  al  comma  precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.