Art. 2 
 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nel  sito,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati
con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1, 2  e
3, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi
e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche  ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui  al  comma  1,
per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di  aree  naturali
protette di rilievo regionale integrano le misure di  salvaguardia  e
le previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione
e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di
aree  naturali  protette  di  rilievo   nazionale,   le   misure   di
conservazione di  cui  alle  deliberazioni  della  giunta  regionale,
riportate all'art. 1 commi 1, 2  e  3,  integrano  gli  strumenti  di
regolamentazione e pianificazione  esistenti,  nelle  more  del  loro
aggiornamento. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1,  potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati Natura 2000. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Per
le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree  naturali
protette di rilievo nazionale le integrazioni  e  le  modifiche  sono
approvate  dai  rispettivi  enti  gestori.  Gli  aggiornamenti   sono
comunicati  entro   i   trenta   giorni   successivi   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.