Art. 2 
 
 
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di
                               settore 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
  a) nei confronti dei contribuenti che hanno  dichiarato  ricavi  di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)
ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  di
ammontare superiore a euro 5.164.569; 
  b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili  e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle  imprese  socie  o
associate; 
  c) nei confronti delle societa' cooperative  costituite  da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi;