Art. 6 
 
 
                  Indicatori di coerenza economica 
 
  1. Per gli studi di settore di cui al  comma  1,  dell'art.  1  del
presente decreto che  applicano  l'indicatore  «Valore  negativo  del
costo del  venduto,  comprensivo  del  costo  per  la  produzione  di
servizi», approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per
la produzione di  servizi  e'  calcolato  come:  [Esistenze  iniziali
relative a merci,  prodotti  finiti,  materie  prime  e  sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale  (escluse  quelle
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo  fisso)  +  Costi  per
l'acquisto  di  materie  prime,  sussidiarie,  semilavorati  e  merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti  (esclusi
quelli soggetti ad aggio  o  ricavo  fisso)]  +  (Esistenze  iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale  di  cui
all'art. 93, comma 5, del  TUIR  -  Beni  distrutti  o  sottratti)  -
Rimanenze finali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan