Art. 3
Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale
1. Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato
dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo
per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa
venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da
altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di
specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle
parti.