Art. 5
Efficacia del documento commerciale
valido ai fini fiscali
1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali e' considerato
idoneo ai seguenti fini:
a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di
servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.