Art. 6 
 
 
            Effetti in materia di trasmissione telematica 
                        delle spese sanitarie 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  in
materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie  al  Sistema
tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia  delle  entrate
per  la  dichiarazione  dei  redditi   precompilata,   il   documento
commerciale valido  ai  fini  fiscali  si  considera  compreso  nella
definizione di «documento fiscale» di cui all'art. 1, lettera m), del
decreto del Ragioniere generale  dello  Stato  del  31  luglio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185
dell'11 agosto 2015. 
  2. Resta  fermo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria
delle spese sanitarie.