Art. 2 
 
        Criteri di redazione degli atti processuali di parte 
 
  1. Fermo quanto disposto dagli articoli 40 e  101  del  codice  del
processo amministrativo, gli atti introduttivi del giudizio, in primo
grado o  in  sede  di  impugnazione,  i  ricorsi  e  le  impugnazioni
incidentali, i motivi aggiunti, l'atto di intervento volontario: 
    a) recano distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi, in
parti specificamente rubricate (si  raccomanda  la  ripartizione  in:
Fatto/Diritto; Fatto/Motivi; Fatto e svolgimento dei pregressi  gradi
di giudizio/Motivi); 
    b) recano in  distinti  paragrafi,  specificamente  titolati,  le
eccezioni di rito e di merito, le richieste di  rinvio  pregiudiziale
alla Corte di  giustizia  UE,  le  richieste  di  rinvio  alla  Corte
costituzionale,  le  istanze  istruttorie  e  processuali   (es.   di
sospensione, interruzione, riunione); 
    c) recano i motivi e le specifiche domande formulate in paragrafi
numerati e muniti di titolo; 
    d) evitano, se non e' strettamente  necessario,  la  riproduzione
pedissequa   di   parti   del    provvedimento    amministrativo    o
giurisdizionale impugnato, di documenti e di atti di precedenti gradi
di giudizio mediante «copia e  incolla»;  in  caso  di  riproduzione,
riportano la parte riprodotta tra virgolette, e/o in corsivo,  o  con
altra modalita'  atta  ad  evidenziarla  e  differenziarla  dall'atto
difensivo; 
    e) recano in modo chiaro, in  calce  alle  conclusioni  dell'atto
processuale  o  in  atto  allegato  evidenziato   nell'indice   della
produzione documentale, l'eventuale istanza di oscuramento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e
altre istanze su cui il giudice sia tenuto a pronunciarsi; 
    f) ai fini di cui all'art. 4 del presente  decreto,  recano,  ove
possibile, una impaginazione dell'atto che consenta  di  inserire  la
parte di atto rilevante ai fini dei  limiti  dimensionali  in  pagine
distinte rispetto a quelle contenenti le parti non rilevanti; 
    g) se soggetti al regime del processo amministrativo  telematico,
quando  menzionano  documenti  o  altri  atti  processuali,   possono
contenere collegamenti ipertestuali a detti documenti e atti; 
    h) quando eccedono i limiti dimensionali ordinari di cui all'art.
3, recano, dopo l'intestazione  e  l'epigrafe,  una  sintesi  e,  ove
possibile, un sommario. 
  2. Gli atti di intervento per ordine del giudice,  le  memorie,  le
repliche,  indicano  il  numero  di  ruolo  del  processo  a  cui  si
riferiscono, e  recano  in  modo  chiaro  e  separato  gli  argomenti
giuridici, nonche', in appositi e distinti paragrafi,  specificamente
titolati, le eccezioni di rito e di merito, le  richieste  di  rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le richieste di rinvio alla
Corte costituzionale, le istanze di oscuramento dei dati personali  e
le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi.  Le  memorie
uniche relative a piu' ricorsi e  impugnazioni  contro  atti  plurimi
recano distintamente le questioni comuni e  le  questioni  specifiche
relative ai singoli ricorsi o impugnazioni.