Art. 3 
 
         Limiti dimensionali degli atti processuali di parte 
 
  1. Salvo quanto  previsto  agli  articoli  4  e  5,  le  dimensioni
dell'atto introduttivo del giudizio,  del  ricorso  incidentale,  dei
motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale
della pronuncia di primo grado, della revocazione e  dell'opposizione
di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto  di
costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza,
delle memorie e  di  ogni  altro  atto  difensivo  non  espressamente
disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali
atti, nel numero massimo di caratteri, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito: 
    a) nei riti dell'accesso, del silenzio,  del  decreto  ingiuntivo
(sia ricorso che opposizione), elettorale di  cui  all'art.  129  del
codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza  per  decisioni
rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del
giudice ordinario, e in ogni altro rito  speciale  non  espressamente
menzionato nel presente comma,  30.000  caratteri  (corrispondenti  a
circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8); 
    b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art.
119, nel rito appalti, nel rito elettorale  di  cui  all'art.  130  e
seguenti del codice del processo amministrativo,  e  nei  giudizi  di
ottemperanza a  decisioni  rese  nell'ambito  di  tali  riti,  70.000
caratteri (corrispondenti a  circa  35  pagine  nel  formato  di  cui
all'art. 8); 
    c) la memoria di costituzione  unica  relativa  a  un  numero  di
ricorsi o impugnazioni superiori  a  due,  proposti  contro  un  atto
plurimo, non puo' eccedere le dimensioni della  somma  delle  singole
memorie diviso due. 
  2.  La  domanda  di   misure   cautelari   autonomamente   proposta
successivamente al ricorso e quella di cui all'art.  111  del  codice
del processo amministrativo sono  contenute,  per  ciascuno  di  tali
atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a  circa
5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e  20.000  (corrispondenti  a
circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8),  rispettivamente  nei
riti di cui al comma 1, lett. a) e b). 
  3. Le memorie di  replica  sono  contenute,  ciascuna,  nel  numero
massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti  a  circa  5  pagine  nel
formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine
nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b).