Art. 3 Limiti dimensionali degli atti processuali di parte 1. Salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, dell'atto di intervento, del regolamento di competenza, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai commi seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'art. 8, indicati di seguito per ciascun rito: a) nei riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo (sia ricorso che opposizione), elettorale di cui all'art. 129 del codice del processo amministrativo, dell'ottemperanza per decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti, dell'ottemperanza a decisioni del giudice ordinario, e in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma, 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'art. 8); b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8); c) la memoria di costituzione unica relativa a un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due, proposti contro un atto plurimo, non puo' eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due. 2. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lett. a) e b). 3. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di caratteri 10.000 (corrispondenti a circa 5 pagine nel formato di cui all'art. 8) e 20.000 (corrispondenti a circa 10 pagine nel formato di cui all'art. 8), rispettivamente nei riti di cui al comma 1, lettere a) e b).