Art. 4 Esclusioni dai limiti dimensionali 1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare: l'epigrafe dell'atto; l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita'; l'individuazione dell'atto impugnato; il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale; l'indice dei motivi e delle questioni; le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art. 5 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6; le conclusioni dell'atto; le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, ivi compresa l'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003; la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; l'indice degli allegati; le procure a rappresentare le parti in giudizio; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.