Art. 6 Procedimento di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali 1. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 e' effettuata dal Presidente, rispettivamente, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, del Tribunale amministrativo regionale, del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Trento o di Bolzano adito, o dal magistrato a cio' delegato. 2. A tal fine il ricorrente, principale o incidentale, formula in calce allo schema di ricorso, istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. Nell'ambito del processo amministrativo telematico detto decreto e' automaticamente indirizzato, dopo la firma elettronica del magistrato e del segretario, all'indirizzo PEC della parte istante. 3. In caso di mancanza o di tardivita' della pronuncia l'istanza si intende accolta nei limiti di cui all'art. 5, comma 1. 4. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. 5. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono, nel relativo grado di giudizio, il medesimo regime dimensionale. 6. Analoga istanza puo' essere formulata da una parte diversa dal ricorrente principale, limitatamente alla memoria di costituzione, in calce allo schema di atto processuale, su cui si provvede con il procedimento del presente comma. In tal caso il decreto favorevole, ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto, sono depositati unitamente alla memoria di costituzione, e di essi si fa menzione espressa in calce alla memoria di costituzione; gli atti difensivi successivi alla memoria di costituzione, di tutte le parti, seguono il medesimo regime dimensionale nel relativo grado di giudizio.