Art. 7 Autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali 1. In caso di superamento dei limiti dimensionali non autorizzato preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi e giustificati motivi il giudice, su istanza della parte interessata, puo' successivamente autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali; e' in ogni caso fatta salva la facolta' della parte di indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.