Art. 13 (Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 1. Alla rubrica dell'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS»; 2. Il comma 1 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni aggiuntive di cui all'art. 12, le eventuali osservazioni dell'organo di controllo, nonche' la copia della delibera di approvazione dell'organo amministrativo.». 3. Il comma 2 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente: «2. La documentazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.». 4. Al comma 3 dell'art. 13 la parola «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS».