Art. 13 
 
 
(Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 13 del Regolamento  ISVAP  n.  22  del  4
aprile 2008 la parola «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS»; 
  2. Il  comma  1  dell'art.  13  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
L'impresa  trasmette  all'IVASS,  entro  un  mese   dalla   data   di
approvazione, la relazione semestrale, le informazioni aggiuntive  di
cui all'art. 12, le eventuali osservazioni dell'organo di  controllo,
nonche'  la  copia  della  delibera   di   approvazione   dell'organo
amministrativo.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 13  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La
documentazione di cui al  comma  1  e'  trasmessa  esclusivamente  in
formato elettronico, secondo le istruzioni fornite  dall'IVASS,  rese
disponibili sul sito dell'Istituto.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 13 la parola «ISVAP»  e'  sostituita  dalla
parola «IVASS».