Art. 20 (Titoli III-bis e III-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 1. Dopo l'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, sono inseriti i seguenti Titoli: «Titolo III bis - Disposizioni per il calcolo delle riserve tecniche di cui all'art. 90, comma 1, lettera c) del Codice e per la redazione della relazione tecnica Art. 23-bis (Riserve tecniche dei rami vita - lavoro diretto italiano) 1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate nell'Allegato n. 14. 2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A tal fine la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui al comma 3. Se l'impresa non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne da' pronta comunicazione all'IVASS. 3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica in tempi utili per l'approvazione del bilancio, in conformita' all'allegato 14-ter, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio. 4. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione. 5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare. 6. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purche' tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano gia' stati considerati nelle riserve matematiche. 7. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2, del Codice, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni. 8. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. 9. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita presenta all'IVASS il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.» Art. 23-ter (Riserve tecniche dei rami danni - lavoro diretto italiano) 1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'Allegato n. 15. 2. Nei confronti dell'impresa di assicurazione che esercita l'attivita' nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestivita', gli interventi necessari. A tale fine, la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al comma 3. Se l'impresa non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne da' pronta comunicazione all'IVASS. 3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica relativa ai rami di responsabilita' civile veicoli e natanti in tempi utili per l'approvazione del bilancio, in conformita' all'allegato 15-ter, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, illustra le procedure e le metodologie applicate nonche' le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche, attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonche' la corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche. 4. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione. 5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. 6. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi. 7. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonche' alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri e' valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa. 8. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione. 9. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS. 10. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa di assicurazione costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'eta' degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'eta' degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa di assicurazione puo' esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia. 11. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purche' tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati. 12. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio congiunto dell'attivita', nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili. 13. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione e' calcolata in base ai metodi di cui al comma 6, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.» Art. 23-quater (Riserve tecniche dell'attivita' di riassicurazione) 1. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione e l'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle proprie attivita'. 2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' agli articoli 23-bis e 23-ter ed alle relative disposizioni di attuazione contenute nell'allegato n. 16. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. 3. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche vita e danni sono valutate secondo le modalita' indicate nel comma 2, esprimendo un giudizio sulla loro sufficienza. 4. Le modalita' di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche vita e danni formano oggetto di una relazione tecnica, redatta in tempi utili per l'approvazione del bilancio e sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. 5. L'impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione tecnica e, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione delle riserve tecniche per almeno dieci anni. 6. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 30, 31 e 32 dell'allegato 16. 7. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Titolo III ter - Disposizioni in materia di investimenti, di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole e valutazione di strumenti finanziari derivati Art 23-quinquies (Classificazione del portafoglio titoli) 1. La classificazione dei titoli e' effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformita' con il quadro gestionale complessivo dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente. 2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l'impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l'investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'art. 8 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non e' di per se' sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole. 3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita. Art. 23-sexies (Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole) 1. In deroga a quanto previsto all'art. 23-quinquies, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalita' e straordinarieta'. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali. 2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorche' non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario e' necessaria l'assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare. 3. II trasferimenti dei titoli da un comparto all'altro sono contabilizzati al valore risultante dall'applicazione, alla data dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza. Art. 23-septies (Disposizioni in materia di valutazione di strumenti finanziari derivati) 1. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 37-ter, comma 3, lettera a), del Codice e' preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi. 2. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attivita' o passivita' dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.