Art. 33 (Modifiche all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. Al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, dopo le parole: «Ai fini del presente Regolamento» sono inserite le parole: «valgono le definizioni adottate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende»; 2. la lettera a) e' abrogata; 3. la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "Codice o decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74»; 4. dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) "corrette tecniche attuariali": metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonche' nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento;» 5. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) "sufficienza delle riserve tecniche": si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;» 6. le lettere g) e g bis) sono abrogate.