Art. 33 
 
 
(Modifiche all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13  luglio
2007, dopo  le  parole:  «Ai  fini  del  presente  Regolamento»  sono
inserite le parole: «valgono  le  definizioni  adottate  dal  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  come  novellato  dal  decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende»; 
  2. la lettera a) e' abrogata; 
  3. la lettera d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  "Codice  o
decreto": il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  come
novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74»; 
  4. dopo la lettera d) e' aggiunta la  seguente:  «d-bis)  "corrette
tecniche attuariali": metodi attuariali normalmente  applicati  dalla
professione attuariale,  secondo  le  migliori  pratiche  e  principi
riconosciuti  in  ambito  internazionale  e  nazionale,  nonche'  nel
rispetto dei principi di cui al presente Regolamento;» 
  5. dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) "sufficienza
delle  riserve  tecniche":  si  considerano  sufficienti  le  riserve
tecniche,  determinate  secondo  corrette  tecniche  attuariali,  che
conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli
impegni  derivanti  dai  contratti  di  assicurazione,   per   quanto
ragionevolmente prevedibile;» 
  6. le lettere g) e g bis) sono abrogate.