Art. 4 (Modifiche all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 1. Il comma 1 dell'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e' modificato come segue: a) le parole: «Ai fini del presente regolamento si intende» sono sostituite dalle parole: «Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende per»; b) la lettera a) e' abrogata; c) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti: «a-bis) "altre basi tecniche": ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;»; «a-ter) "altre spese di acquisizione": spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall'art. 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;»; «a-quater) "basi demografiche": ogni statistica sulla mortalita'/longevita' degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;»; «a-quinquies) "basi finanziarie": il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;»; «a-sexies) "basi tecniche: tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonche' ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;»; d) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) "caricamento": la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;»; e) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) "Codice o decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;»; «e-ter) "contratti index linked": i contratti di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;»; «e-quater) "contratti unit linked": i contratti di cui all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;»; «e-quinquies) "corrette tecniche attuariali": metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonche' nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento;»; «e-sexies) "costo dei sinistri": somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;»; f) la lettera f) e' abrogata; g) alla lettera i), le parole: «il patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto mediante una o piu' emissioni di quote» sono sostituite dalle parole: «l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;»; h) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;»; i) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) "gestione interna separata": il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;»; j) dopo la lettera o), sono aggiunte le seguenti: «o-bis) "ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonche' ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;»; «o-ter) "ipotesi tecniche": tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;»; k) alla lettera p) dopo la parola: «ISVAP o» sono inserite le parole: «IVASS o»; l) dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente: «p-bis) "long term care o LTC": le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;»; m) la lettera t) e' abrogata; n) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti: «t-bis: "piani individuali pensionistici": le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;»; «t-ter) "provvigioni di acquisizione": compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all'art. 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;»; «t-quater) "rapporto sinistri a premi": l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;»; o) dopo la lettera u) e' aggiunta la seguente: «u-bis) "retrocessione": cessione dei rischi assunti in riassicurazione;»; p) dopo la lettera x), e' aggiunta la seguente: «x-bis) "riserve tecniche": le riserve tecniche di cui all'art. 90, comma 1, lettera c) del Codice;»; q) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) "spese dirette": spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'art. 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d'acqua nel ramo incendio;»; «bb-ter) "spese di liquidazione": spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;»; «bb-quater) "sufficienza delle riserve tecniche": si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;»; «bb-quinquies) "tasso annuo di riferimento" (TAR): il tasso calcolato in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato (TMO);»; «bb-sexies) "tasso di interesse garantito": la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dall'impresa;»; bb-septies) "tasso tecnico": il tasso di rendimento minimo che viene gia' riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi;»; r) dopo la lettera cc), e' aggiunta la seguente: «dd) "TFR": il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile;».