Art. 4 
 
 
(Modifiche all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4  aprile
2008 e' modificato come segue: 
  a) le parole: «Ai fini del presente regolamento  si  intende»  sono
sostituite dalle parole: «Ai fini del presente Regolamento valgono le
definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come novellato dal decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  74.  In
aggiunta, si intende per»; 
  b) la lettera a) e' abrogata; 
  c) dopo la lettera a), sono aggiunte le  seguenti:  «a-bis)  "altre
basi tecniche": ogni altra analisi  statistica,  diversa  dalle  basi
demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per  il  calcolo
delle riserve tecniche;»;  «a-ter)  "altre  spese  di  acquisizione":
spese derivanti dalla conclusione di un  contratto  di  assicurazione
diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall'art. 52
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173;»;  «a-quater)  "basi
demografiche":  ogni  statistica  sulla  mortalita'/longevita'  degli
assicurati utilizzata per il calcolo del  premio  o  per  il  calcolo
delle riserve tecniche;»; «a-quinquies) "basi finanziarie": il  tasso
tecnico di interesse utilizzato per il  calcolo  del  premio  e  ogni
altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o  per
il calcolo delle riserve tecniche;»; «a-sexies) "basi tecniche: tutti
gli elementi statistici, demografici, finanziari nonche'  ogni  altra
ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il  calcolo  delle
riserve tecniche;»; 
  d)  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta   la   seguente:   «d-bis)
"caricamento":  la  quota  delle  spese  di  gestione  (acquisizione,
incasso e spese  amministrative)  ed  ogni  altro  onere  considerato
dall'impresa nel processo di costruzione  della  tariffa  nonche'  il
margine industriale compensativo dell'alea di impresa;»; 
  e) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) "Codice o
decreto": il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  come
novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  74;»;  «e-ter)
"contratti index linked": i contratti di cui all'art.  41,  comma  2,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le  cui  prestazioni
sono  direttamente  collegate  a  indici  o  ad   altri   valori   di
riferimento;»; «e-quater) "contratti unit linked": i contratti di cui
all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209 le  cui  prestazioni  sono  direttamente  collegate  a  quote  di
organismi di investimento collettivo del risparmio  o  al  valore  di
attivi contenuti  in  un  fondo  interno;»;  «e-quinquies)  "corrette
tecniche attuariali": metodi attuariali normalmente  applicati  dalla
professione attuariale,  secondo  le  migliori  pratiche  e  principi
riconosciuti  in  ambito  internazionale  e  nazionale,  nonche'  nel
rispetto dei principi di cui al  presente  regolamento;»;  «e-sexies)
"costo dei  sinistri":  somme  pagate  e  riservate  per  i  sinistri
comprensive delle relative spese di liquidazione;»; 
  f) la lettera f) e' abrogata; 
  g) alla lettera i), le parole: «il patrimonio autonomo suddiviso in
quote di pertinenza di una pluralita'  di  partecipanti,  gestito  in
monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che  chiuso,  puo'  essere
raccolto mediante una o piu'  emissioni  di  quote»  sono  sostituite
dalle parole: «l'Oicr costituito in  forma  di  patrimonio  autonomo,
suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;»; 
  h) dopo la lettera i), e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)  "fondi
pensione": le forme pensionistiche complementari istituite  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'art.  9  del
decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  le  forme
pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore
della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;»; 
  i) dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:  «l-bis)  "gestione
interna   separata":   il   portafoglio   di   investimenti   gestito
separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa,  in  funzione
del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso
collegati;»; 
  j) dopo la lettera o), sono aggiunte le seguenti: «o-bis)  "ipotesi
finanziarie": le previsioni di natura finanziaria, quali  ad  esempio
quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli
investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della
tariffa nonche' ipotesi di natura inflativa adottate  ai  fini  delle
valutazioni delle riserve  tecniche;»;  «o-ter)  "ipotesi  tecniche":
tutti gli elementi presi in  considerazione  nella  stima  del  costo
futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno  assicurati  nel
periodo di validita' della tariffa ed i relativi valori attribuiti;»; 
  k) alla lettera p) dopo la  parola:  «ISVAP  o»  sono  inserite  le
parole: «IVASS o»; 
  l) dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente: «p-bis) "long  term
care o LTC": le assicurazioni per il rischio di  non  autosufficienza
nel  compimento  degli  atti  della  vita  quotidiana,   classificate
nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di  prestazioni
in forma di rendita;»; 
  m) la lettera t) e' abrogata; 
  n) dopo la lettera t), sono aggiunte le  seguenti:  «t-bis:  "piani
individuali pensionistici":  le  forme  pensionistiche  complementari
individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di
cui all'art. 13, comma  1,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005,  n.  252;»;  «t-ter)  "provvigioni  di  acquisizione":
compensi spettanti per l'acquisizione ed il rinnovo dei contratti  di
assicurazione, come definiti all'art. 51 del decreto  legislativo  26
maggio 1997,  n.  173;»;  «t-quater)  "rapporto  sinistri  a  premi":
l'incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme
pagate e riservate per i sinistri accaduti nell'esercizio comprensive
delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;»; 
  o)  dopo  la  lettera  u)  e'   aggiunta   la   seguente:   «u-bis)
"retrocessione": cessione dei rischi assunti in riassicurazione;»; 
  p) dopo la lettera x), e' aggiunta la  seguente:  «x-bis)  "riserve
tecniche": le riserve tecniche di cui all'art. 90, comma  1,  lettera
c) del Codice;»; 
  q) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis)  "spese
dirette": spese sostenute dalle imprese per  evitare  o  contenere  i
danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite  di
cui  all'art.  1917,  comma  3,  del  codice  civile,  le  spese   di
salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di  spegnimento
ed  i  danni  d'acqua  nel  ramo  incendio;»;  «bb-ter)   "spese   di
liquidazione": spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la
gestione dei sinistri, come definite all'art. 48, comma 3 del decreto
26 maggio 1997, n.  173;»;  «bb-quater)  "sufficienza  delle  riserve
tecniche":  si   considerano   sufficienti   le   riserve   tecniche,
determinate secondo corrette tecniche attuariali,  che  conducano  ad
una valutazione prudente che consenta  di  far  fronte  agli  impegni
derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto  ragionevolmente
prevedibile;»; «bb-quinquies) "tasso annuo di riferimento" (TAR):  il
tasso calcolato in funzione del tasso medio di rendimento  annuo  dei
prestiti  obbligazionari  emessi  dallo  Stato  (TMO);»;  «bb-sexies)
"tasso di interesse garantito": la garanzia  di  rendimento  prevista
dal contratto e  prestata  direttamente  dall'impresa;»;  bb-septies)
"tasso tecnico":  il  tasso  di  rendimento  minimo  che  viene  gia'
riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione  del  contratto
in sede di determinazione dei premi;»; 
  r) dopo la lettera cc), e' aggiunta la  seguente:  «dd)  "TFR":  il
trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120  del  codice
civile;».