Art. 40 (Modifiche all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. La rubrica dell'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' sostituita dalla seguente: «Area di intervento e relazione del revisore legale o della societa' di revisione». 2. Il comma 1 dell'art. 10 e' abrogato. 3. Il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente «2. Il revisore legale o la societa' di revisione, nella relazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, esprime, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di cui all'art. 11-bis del presente Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformita' a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva: a) impiego di adeguate basi tecniche; b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali; c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.». 4. Il comma 3 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente, il revisore legale o la societa' di revisione effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.». 5. Il comma 4 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione e' redatta in conformita' allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).».