Art. 40 
 
 
(Modifiche all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
 
  1. La rubrica dell'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007 e' sostituita dalla seguente: «Area di  intervento  e  relazione
del revisore legale o della societa' di revisione». 
  2. Il comma 1 dell'art. 10 e' abrogato. 
  3. Il comma 2 dell'art.  10  e'  sostituito  dal  seguente  «2.  Il
revisore legale o la societa' di revisione, nella  relazione  di  cui
all'art. 9 del presente Regolamento, esprime, ai sensi dell'art. 102,
comma 2 del Codice, il proprio giudizio in  merito  alla  sufficienza
delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di  cui
all'art.  11-bis  del  presente  Regolamento,  avuto  riguardo   alle
disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformita'  a  corrette
tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati,
se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva: 
  a) impiego di adeguate basi tecniche; 
  b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali; 
  c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «3. Ai  fini
del rilascio del giudizio di cui al  comma  precedente,  il  revisore
legale o la societa' di revisione effettua le proprie verifiche sulla
base delle risultanze dell'analisi  svolta  sui  portafogli  presi  a
riferimento e sui relativi dati di base.». 
  5. Il comma 4 dell'art. 10  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  La
relazione e' redatta in conformita' allo schema annesso  al  presente
Regolamento (allegato 3).».