Art. 42 (Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale) 1. Dopo l'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' aggiunto il seguente: «Art. 11-bis (Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale) 1. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 indicando l'importo delle riserve cosi' determinato nella nota integrativa al bilancio. 2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, e in particolare nell'allegato 14, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione. 3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui agli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del comma 1, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresi' il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruita' delle passivita' assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.».