Art. 47 (Modifiche all'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. Alla rubrica dell'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS». 2. Il comma 1 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, le eventuali osservazioni del collegio sindacale, e il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione.». 3. Il comma 2 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente: «2. La documentazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'IVASS.». 4. Al comma 3 dell'art. 18 la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS».