Art. 47 
 
 
(Modifiche all'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 18 del Regolamento  ISVAP  n.  7  del  13
luglio 2007, la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS». 
  2. Il comma 1 dell'art. 18  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
imprese di  cui  all'art.  6  del  presente  Regolamento  trasmettono
all'IVASS, entro un mese dalla data  di  approvazione,  la  relazione
semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, le  eventuali  osservazioni  del
collegio sindacale, e il verbale  della  riunione  del  Consiglio  di
amministrazione di approvazione.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 18  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La
documentazione di cui al  comma  1  e'  trasmessa  esclusivamente  in
formato elettronico, secondo le istruzioni fornite  dall'IVASS,  rese
disponibili sul sito dell'IVASS.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 18 la parola: «ISVAP» e'  sostituita  dalla
parola «IVASS».