Art. 49 (Modifiche all'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. Al comma 1 dell'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le imprese di cui all'art. 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 97 del Codice. L'obbligo del bilancio consolidato puo' essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all'art. 24 del presente Regolamento, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e Nota Integrativa, senza i relativi prospetti; tali documenti possono non essere sottoposti alla verifica di un revisore legale o di una societa' di revisione. L'obbligo della relazione semestrale consolidata puo' essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all'art. 28 del presente Regolamento, di Conto Economico, Conto Economico Complessivo e delle note, senza i relativi prospetti.». 2. Al comma 2 dell'art. 20 le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite dalle parole: «commi 3 e 4».