Art. 49 
 
 
(Modifiche all'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le  imprese  di
cui all'art. 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente  o
indirettamente  ovvero  sottoposte   alla   direzione   unitaria   di
un'impresa di assicurazione o di  riassicurazione  costituita  in  un
altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del  bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 97 del Codice. L'obbligo del  bilancio
consolidato puo' essere assolto anche mediante la sola  trasmissione,
secondo gli schemi di cui all'art. 24 del  presente  Regolamento,  di
Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto  Economico  Complessivo  e
Nota Integrativa, senza i relativi prospetti; tali documenti  possono
non essere sottoposti alla verifica di un revisore legale  o  di  una
societa'  di  revisione.   L'obbligo   della   relazione   semestrale
consolidata puo' essere assolto anche mediante la sola  trasmissione,
secondo gli schemi di cui all'art. 28 del  presente  Regolamento,  di
Conto Economico, Conto Economico Complessivo e delle  note,  senza  i
relativi prospetti.». 
  2. Al comma 2 dell'art. 20 le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite
dalle parole: «commi 3 e 4».