Art. 54 
 
 
(Modifiche all'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
 
  1. La rubrica dell'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007, e'  sostituita  dalla  seguente:  «Trasmissione  all'IVASS  del
bilancio consolidato». 
  2. Il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente: «Le  imprese
di cui all'art. 19 del presente  Regolamento  trasmettono  all'IVASS,
entro un mese dalla data di approvazione del bilancio  di  esercizio,
il bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive di  cui  all'art.
26 del presente Regolamento, la relazione del revisore legale o della
societa' di revisione e il verbale della riunione  del  Consiglio  di
amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione  il
termine  per  la  trasmissione  all'IVASS  decorre  dalla   data   di
approvazione del bilancio  di  esercizio  da  parte  dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso  di
piu' imprese italiane controllate  vale  la  data  dell'ultima  delle
approvazioni.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 27 e' abrogato. 
  4. Al comma 3 dell'art. 27 la parola: «decreto» e' sostituita dalla
parola: «Codice», la parola:  «ISVAP»  e'  sostituita  dalla  parola:
«IVASS», le parole: «la copia  del»  sono  sostituite  dalla  parola:
«il». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 27 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La
documentazione di cui ai commi 1 e 3 e' trasmessa  esclusivamente  in
formato elettronico, secondo le istruzioni fornite  dall'IVASS,  rese
disponibili sul sito dell'Istituto.». 
  6. Al comma 4 dell'art. 27 la parola: «ISVAP» e'  sostituita  dalla
parola: «IVASS».