Art. 54 (Modifiche all'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. La rubrica dell'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione all'IVASS del bilancio consolidato». 2. Il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente: «Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive di cui all'art. 26 del presente Regolamento, la relazione del revisore legale o della societa' di revisione e il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di piu' imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.». 3. Il comma 2 dell'art. 27 e' abrogato. 4. Al comma 3 dell'art. 27 la parola: «decreto» e' sostituita dalla parola: «Codice», la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla parola: «IVASS», le parole: «la copia del» sono sostituite dalla parola: «il». 5. Dopo il comma 3 dell'art. 27 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 e' trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.». 6. Al comma 4 dell'art. 27 la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla parola: «IVASS».