Art. 57 (Modifiche all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. La rubrica dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione all'IVASS della relazione semestrale consolidata». 2. Il comma 1 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese di cui all'art. 19 del presente Regolamento trasmettono all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di piu' imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.». 3. Il comma 2 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: «2. La documentazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.». 4. Al comma 3 dell'art. 31 la parola: «ISVAP» e' sostituita dalla parola: «IVASS».