Art. 62 
 
 
                     (Disposizioni transitorie) 
 
  1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e' consentito alle imprese di
assicurazione  e  di  riassicurazione  di  assolvere  l'obbligo   del
requisito informativo di cui agli articoli 6,  37,  comma  2,  e  51,
comma 5, del presente Provvedimento mediante  l'inclusione  del  dato
stimato del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  e  del  Requisito
Patrimoniale Minimo, qualora non disponibile il dato definitivo.