Art. 62 (Disposizioni transitorie) 1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e' consentito alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di assolvere l'obbligo del requisito informativo di cui agli articoli 6, 37, comma 2, e 51, comma 5, del presente Provvedimento mediante l'inclusione del dato stimato del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo, qualora non disponibile il dato definitivo.