Art. 9 (Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 1. Alla rubrica dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS». 2. Il comma 1 dell'art. 7 e' sostituto dal seguente: «1. L'impresa trasmette all'IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all'art. 93 del Codice, le informazioni aggiuntive di cui all'art. 6, i bilanci e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle societa' controllate e collegate ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile ed una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della societa' di revisione.». 3. Il comma 2 dell'art. 7 e' sostituto dal seguente: «2. La documentazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.». 4. Il comma 3 dell'art. 7 e' sostituto dal seguente: «3. Entro i termini di cui al comma 1, l'impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio secondo le istruzioni fornite dall'IVASS.». 5. Il comma 4 dell'art. 7 e' abrogato.