Art. 9 
 
 
(Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 7 del  Regolamento  ISVAP  n.  22  del  4
aprile 2008 la parola «ISVAP» e' sostituita dalla parola «IVASS». 
  2. Il comma 1 dell'art. 7 e' sostituto dal seguente: «1.  L'impresa
trasmette all'IVASS, entro un mese dalla  data  di  approvazione,  il
bilancio di esercizio,  i  relativi  allegati,  i  documenti  di  cui
all'art. 93 del Codice, le informazioni aggiuntive di cui all'art. 6,
i bilanci  e  i  prospetti  riepilogativi  dei  dati  essenziali  del
bilancio delle societa' controllate e collegate  ai  sensi  dell'art.
2429, commi 3 e 4, del codice civile ed una copia dei rendiconti  dei
fondi pensione aperti e della relativa relazione  della  societa'  di
revisione.». 
  3. Il comma 2  dell'art.  7  e'  sostituto  dal  seguente:  «2.  La
documentazione di cui al  comma  1  e'  trasmessa  esclusivamente  in
formato elettronico, secondo le istruzioni fornite  dall'IVASS,  rese
disponibili sul sito dell'Istituto.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 7 e' sostituto dal seguente:  «3.  Entro  i
termini di  cui  al  comma  1,  l'impresa  effettua  la  trasmissione
informatica dei dati relativi al bilancio  di  esercizio  secondo  le
istruzioni fornite dall'IVASS.». 
  5. Il comma 4 dell'art. 7 e' abrogato.