Art. 6 Oneri finanziari 1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.