IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.  94,  e  in  particolare
l'art. 5, che detta le disposizioni in  materia  di  prescrizione  di
preparazioni magistrali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede
che  il  Ministro  della  salute  puo'  vietare  l'utilizzazione   di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la
salute pubblica; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con  cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali a base di fenilpropanolamina/norefedrina, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con  cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali  a  base  di  pseudoefedrina,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2015,  con  cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali a base  di  triac,  clorazepato,  fluoxetina,  furosemide,
metformina,  bupropione  e  topiramato,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2015, con cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali contenenti il principio attivo efedrina, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015; 
  Vista la nota, prot. n.  38186  dell'8  luglio  2016,  con  cui  la
Direzione  generale   dei   dispositivi   medici   e   del   servizio
farmaceutico, a seguito di segnalazione del Comando  Carabinieri  per
la tutela della  salute,  chiede  all'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) un parere tecnico-scientifico in merito alla pericolosita' dei
sotto riportati principi attivi,  anche  in  associazione  tra  loro,
utilizzati per preparazioni galeniche magistrali a scopo dimagrante: 
    sertralina; 
    buspirone; 
    acido ursodesossicolico; 
    pancreatina f.u. ix ed.; 
    5-idrossitriptofano; 
    te' verde e.s. 5% caffeina; 
    citrus aurantium e.s. 6% sinefrina; 
    fucus e.s. 1% iodio totale; 
    tarassaco e.s. 2% inulina; 
    aloe e.s. titolato 20%; 
    boldo e.s. 0.05 boldina; 
    pilosella e.s. 0.5 vitex; 
    teobromina; 
    guarana' e.s. 10% caffeina; 
    rabarbaro e.s. 5% reina; 
    finocchio e.s.; 
    cascara e.s. 10% cascarosidi; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  prot.  n.
81417 del  2  agosto  2016,  di  riscontro  alla  citata  nota  della
Direzione  generale   dei   dispositivi   medici   e   del   servizio
farmaceutico, prot. n. 38186 dell'8 luglio  2016,  nella  quale,  nel
suggerire di richiedere un  parere  preventivo  all'ISS  al  fine  di
valutare se tutte le sostanze  proposte  nella  nota  debbano  essere
incluse in un divieto di utilizzo a scopo dimagrante da  sole,  o  in
associazione tra loro, o con  le  altre  sostanze  gia'  incluse  nel
decreto ministeriale 4 agosto 2015, si precisa, in generale, che «per
i  principi  attivi  menzionati  non  esistono  studi   clinici   che
dimostrino l'efficacia di tali  principi  attivi  nella  terapia  del
sovrappeso, ne' studi che dimostrino la sicurezza in associazione tra
di loro»; «il rischio di insorgenza di interazioni farmacologiche per
alcuni principi attivi, o per le loro classi di appartenenza, e' noto
ed  e'  facilmente  riscontrabile   nei   singoli   Riassunti   delle
caratteristiche del prodotto (RCP),  laddove  vi  sia  un  medicinale
corrispondente»; «i rischi di insorgenza di reazioni avverse  causate
dalla preparazione  magistrale  possono  aumentare  in  relazione  al
numero di sostanze associate nella preparazione stessa»; 
  Vista la nota, prot. n. 44505  del  10  agosto  2016,  con  cui  la
Direzione  generale   dei   dispositivi   medici   e   del   servizio
farmaceutico,  sulla  scorta  della  menzionata   nota   dell'Agenzia
italiana del farmaco del 2 agosto 2016, chiede all'Istituto superiore
di sanita' un parere tecnico-scientifico in merito ai sopra riportati
principi   attivi   nonche',   di    voler    fornire    il    parere
tecnico-scientifico richiesto dalla medesima Direzione  generale  con
note prot. n. 56774 del 24 novembre 2015  e  prot.  n.  38188  dell'8
luglio  2016,  richiesto  in  ordine  ai  seguenti  principi   attivi
utilizzati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante: 
    1-(beta-idrossipropil) teobromina; 
    acido deidrocolico; 
    bromelina; 
    buspirone cloridrato; 
    caffeina; 
    cromo; 
    d-fenilalanina; 
    deanolo-p-acetamido benzoato; 
    efedrina; 
    fenilefrina; 
    fucus vesciculosus estratto secco (e.s.); 
    L-(3-acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina; 
    senna (polvere); 
    sinefrina tartrato; 
    spironolattone; 
    teobromina; 
    L-tiroxina; 
    triiodotironina; 
  Viste le note, prot. n. 23011 dell'8 agosto 2016 e prot.  n.  29334
del 19 ottobre 2016, con cui l'Istituto superiore di sanita' ha  reso
il proprio parere tecnico-scientifico  su  tutti  i  sopra  riportati
principi attivi; 
  Dato atto che l'Istituto superiore di sanita',  nel  citato  parere
tecnico-scientifico dell'8 agosto 2016, in ordine ai principi  attivi
menzionati nelle richieste della Direzione generale  dei  dispositivi
medici e del servizio farmaceutico, prot. n. n. 56774 del 24 novembre
2015 e prot. n. 38188 dell'8 luglio 2016, «nel condividere  l'analisi
condotta dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia  italiana
del farmaco (CTS) e, in particolare, che: 
    mancano studi validi che dimostrino la  sicurezza  e  l'efficacia
dei principi  attivi  utilizzati,  da  soli  o  in  associazione,  in
preparazioni per scopi dimagranti; 
    in mancanza di tali studi, e a  fronte  di  un  rischio  noto  di
interazioni, i medici e i cittadini dovrebbero essere consapevoli che
il profilo  beneficio-rischio  di  queste  preparazioni  deve  essere
considerato sfavorevole; 
    in ogni caso, va ricordato che ogni prescrizione di farmaci al di
fuori delle indicazioni approvate, come e'  il  caso  dell'impiego  a
scopo dimagrante,  deve  essere  accompagnata  dall'acquisizione  del
consenso informato del paziente» 
ha precisato che «l'assenza di indicazioni approvate  indica  che  il
profilo beneficio-rischio dell'utilizzo di questi farmaci nelle diete
dimagranti e' considerato sfavorevole o che, quanto meno,  gli  studi
disponibili non supportano un  possibile  loro  uso  nel  trattamento
dell'obesita'»; «l'assenza  di  evidenze  scientifiche  di  efficacia
implica un uso inappropriato e quindi  una  potenziale  pericolosita'
del farmaco»; «si puo' affermare che non esistono studi  clinici  che
dimostrino l'efficacia e la sicurezza dei principi attivi in  elenco,
ne' singolarmente ne' in associazione, quando utilizzati nelle  diete
dimagranti.  La  combinazione  di  piu'  principi  attivi   a   scopo
dimagrante aumenta inevitabilmente i rischi di reazioni avverse e  di
conseguenza   rende    ancora    piu'    sfavorevole    il    profilo
beneficio-rischio»; 
  Dato atto che l'Istituto superiore di sanita',  nel  citato  parere
tecnico-scientifico del 19 ottobre 2016, in ordine ai principi attivi
menzionati nella richiesta della Direzione generale  dei  dispositivi
medici e del servizio farmaceutico, prot.  n.  44505  del  10  agosto
2016, evidenzia come «nessuno dei farmaci inclusi nell'elenco inviato
dai  NAS  presenta  fra  le  indicazioni  approvate  l'uso  a   scopo
dimagrante.  Questo  fatto,  oltre  alle  implicazioni   regolatorie,
testimonia  che  allo  stato  attuale  delle  conoscenze  il  profilo
beneficio-rischio di farmaci utilizzati off-label (nelle  diete  deve
essere considerato sfavorevole, sia per la  potenziale  pericolosita'
intrinseca di ciascun farmaco (o prodotto di  origine  naturale)  che
per l'uso inappropriato che si fa di essi in  mancanza  di  evidenze.
Inoltre, l'abitudine a prescrivere una combinazione di piu'  principi
attivi  a  scopo  dimagrante  aumenta  inevitabilmente  i  rischi  di
reazioni avverse e di conseguenza rende ancora  piu'  sfavorevole  il
profilo beneficio-rischio»;  «la  prescrizione  di  sertralina,  come
quella degli altri farmaci contenuti nella lista appare quindi essere
stata effettuata al di fuori delle indicazioni previste dalla  scheda
tecnica (off-label). Come rilevato nei precedenti pareri l'assenza di
indicazioni  approvate  indica  che  il   profilo   beneficio-rischio
dell'utilizzo del  farmaco  nelle  diete  dimagranti  e'  considerato
sfavorevole  o  che,  quanto  meno,  gli  studi  disponibili  non  ne
supportano  l'uso  in  questo  ambito,  ne'  singolarmente   ne'   in
associazione»; 
  Vista la nota, prot. n. 57540 del  24  ottobre  2016,  con  cui  la
Direzione  generale   dei   dispositivi   medici   e   del   servizio
farmaceutico, sottopone alle valutazioni  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco il parere dell'Istituto superiore di  sanita'  dell'8  agosto
2016, su tutti i principi attivi sopra riportati, nonche' si richiede
alla medesima Agenzia di fornire le proprie valutazioni  tecniche  in
ordine  ai  seguenti  ulteriori  principi  attivi,  utilizzati  nelle
preparazioni   magistrali   a   scopo   presumibilmente   dimagrante,
notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 17  febbraio  1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile  1998,  n.
94: 
    zonisamide; 
    naltrexone; 
    oxedrina; 
    fluvoxamina; 
    idrossizina; 
    inositolo; 
    L-carnosina; 
    slendesta; 
  Vista la nota, prot. n.  127746  del  19  dicembre  2016,  con  cui
l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  in  riscontro  alla  nota   della
Direzione  generale   dei   dispositivi   medici   e   del   servizio
farmaceutico, prot. n. 57540 del 24 ottobre 2016, nel ribadire quanto
dalla stessa gia' evidenziato in precedenti pareri,  con  riferimento
agli ulteriori otto  principi  attivi  evidenzia  come  «nessuno  dei
principi attivi elencati, che sia presente in medicinali autorizzati,
ha indicazione del trattamento dell'obesita' o  del  sovrappeso,  per
cui valgono le valutazioni fatte in  precedenza  per  altri  principi
attivi; infatti, si ribadisce che  la  prescrizione  di  uno  o  piu'
medicinali  deve  avvenire  nel  rispetto  di  quanto  riportato  nel
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  per  i   medicinali
autorizzati, mentre per quelli per i quali l'indicazione in questione
non e' autorizzata deve avvenire purche'  tale  impiego  sia  noto  e
conforme a lavori apparsi su pubblicazioni  scientifiche  accreditate
in campo internazionale; nello specifico, non esistono studi  clinici
che forniscano evidenze scientifiche di efficacia  di  tali  principi
attivi nella terapia del sovrappeso,  ne'  studi  che  dimostrino  la
sicurezza  in  associazione  tra  di  loro  ed   inoltre   i   rischi
d'insorgenza di reazioni avverse causate dalla  preparazione  possono
aumentare  in  relazione  al  numero  di  sostanze  associate   nella
preparazione stessa»; «[...] si ritiene "opportuna l'emanazione di un
decreto ministeriale che vieti la prescrizione  e  l'allestimento  di
preparazioni galeniche contenenti tutti i principi attivi finora noti
per  essere  impiegati   nelle   preparazioni   galeniche   a   scopo
dimagrante"»; 
  Vista la circolare del Ministero della salute - Direzione  generale
dei  dispositivi  medici  e  del  servizio  farmaceutico,  prot.   n.
DGDMF/36143 del  27  luglio  2015,  avente  a  oggetto  «Preparazioni
galeniche magistrali a scopo dimagrante», successivamente  pubblicata
sul sito della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI) in  data
28 luglio 2015, cui ha fatto seguito una circolare prot. n. 9443  del
28 luglio 2015 avente a oggetto «preparazioni galeniche magistrali  a
scopo dimagrante: indicazioni ministeriali», a firma del segretario e
del presidente della FOFI; 
  Dato atto che, in ordine a tutti i sopra riportati principi attivi,
sulla scorta dalle predette valutazioni tecnico-scientifiche condotte
sia dall'Agenzia italiana del farmaco che dall'Istituto superiore  di
sanita', vi siano ragionevoli  motivi  di  temere  possibili  effetti
nocivi sulla salute delle persone; 
  Ravvisata la necessita' di emanare, a tutela della salute pubblica,
un provvedimento cautelativo  urgente  che  disponga  il  divieto  di
prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali  contenenti
i sopra menzionati principi attivi, a  scopo  dimagrante,  in  quanto
ritenuti pericolosi per la salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere  e  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni magistrali  a  scopo  dimagrante  contenenti  i
seguenti principi attivi: 
    sertralina; 
    buspirone; 
    acido ursodesossicolico; 
    pancreatina f.u. ix ed.; 
    5-idrossitriptofano; 
    te' verde e.s. caffeina; 
    citrus aurantium e.s. sinefrina; 
    fucus e.s. iodio totale; 
    tarassaco e.s. inulina; 
    aloe e.s. titolato; 
    boldo e.s. boldina; 
    pilosella e.s. vitex; 
    teobromina; 
    guarana' e.s. caffeina; 
    rabarbaro e.s. reina; 
    finocchio e.s.; 
    cascara e.s. cascarosidi; 
    1-(beta-idrossipropil) teobromina; 
    acido deidrocolico; 
    bromelina; 
    caffeina; 
    cromo; 
    d-fenilalanina; 
    deanolo-p-acetamido benzoato; 
    fenilefrina; 
    fucus vesciculosus estratto secco; 
    L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina; 
    senna; 
    spironolattone; 
    teobromina; 
    L-tiroxina; 
    triiodotironina; 
    zonisamide; 
    naltrexone; 
    oxedrina; 
    fluvoxamina; 
    idrossizina; 
    inositolo; 
    L-carnosina; 
    slendesta. 
  2. E' fatto divieto ai medici di prescrivere  e  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni magistrali contenenti i principi attivi di  cui
al comma 1 in combinazione associata tra loro. 
  3. E' fatto, altresi',  divieto  ai  medici  di  prescrivere  e  ai
farmacisti  di  allestire  per  il  medesimo  paziente  due  o   piu'
preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi di
cui al comma 1.