Art. 10 
 
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente  nel  caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che  deve  ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.