Art. 3 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi: 
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o che trasportano materiali ed  attrezzature  a  tal  fine
occorrenti  (Vigili  del  fuoco,  Protezione  civile,   societa'   di
erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce,  acqua  -  con
documentazione a bordo  da  esibire  in  occasione  di  controlli  di
polizia, anche in momenti successivi secondo le  indicazioni  fornite
dagli stessi organi di controllo, etc.); 
  b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per  comprovate
necessita' di servizio, e delle forze di polizia; 
  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per
motivi urgenti di servizio; 
  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura
«Servizio nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento
rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale; 
  e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero
dello sviluppo  economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,  purche'
contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione
rilasciata  dall'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni,
anche estera, nonche'  quelli  in  possesso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  di  licenze  e  autorizzazioni
rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni
di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; 
  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio; 
  g) adibiti al trasporto di carburanti  o  combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che
privato; 
  h) adibiti al  trasporto  esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore; 
  i) adibiti esclusivamente al servizio  di  ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili; 
  l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di  altri  servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione; 
  m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 
  1) giornali, quotidiani e periodici; 
  2) prodotti per uso medico; 
  3) latte, escluso  quello  a  lunga  conservazione,  o  di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; 
  n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade  non  comprese
nella  rete  stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; 
  o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico, ed autocisterne  adibite  al  trasporto  di  alimenti  per
animali da allevamento; 
  p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; 
  q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili  che
devono essere trasportate in regime ATP; 
  r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deteriorabili
che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi
freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali  non  ancora
germogliati, pulcini destinati  all'allevamento,  uova  da  cova  con
specifica attestazione  all'interno  del  documento  di  trasporto  o
equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o  provenienti
dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivanti dalla macellazione  di
animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e  0,40  di  altezza,
con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a  0,20
m fissati in modo ben visibile  su  ciascuna  delle  fiancate  e  sul
retro. 
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': 
  a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare   all'obbligo   di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
  b) per i veicoli che compiono percorso per  il  rientro  alle  sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da
documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di
iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e
non percorrano tratti autostradali; 
  c) per i trattori isolati per  il  solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3, ultimo periodo. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto  di
cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli  ed  i  complessi
dei veicoli carichi impiegati in  trasporti  combinati  strada-rotaia
(combinato  ferroviario)  o  strada-mare  (combinato  marittimo)  che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio
2001, purche' muniti di  idonea  documentazione  CMR  o  equipollente
attestante  la  destinazione  o  la  provenienza  del  carico  e   di
prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La  parte
del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada  e  consentita
ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km
in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di  imbarco  o
di sbarco.