Art. 5 
 
  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  a),  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di
poter circolare, di norma alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo  della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la   reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: 
  a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi; 
  b) la targa del  veicolo  autorizzato  alla  circolazione;  possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli  se  connessi  alla  stessa
necessita'; 
  c) le localita'  di  partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico.  Se  l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area
territoriale ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando  le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto; 
  d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'
consentita la circolazione; 
  e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'  valido  solo
per il trasporto dei prodotti indicati  nella  richiesta  e  che  sul
veicolo  devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con   le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 
  2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), le richieste di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in  cui
si chiede di poter circolare,  alla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato: 
  a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata  della
campagna di produzione agricola che in casi particolari  puo'  essere
esteso all'intero anno solare; 
  b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono  complessi  di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semi-portato, autorizzati a circolare; 
  c)  l'area  territoriale  ove   e'   consentita   la   circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 
  3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  a),
nel caso in  cui  sia  comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso
non oltre il termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,
mediante l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito  di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.