Art. 8 
 
  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: 
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); 
  b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e  delle  forze
di polizia; 
  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per
motivi urgenti di servizio; 
  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata
dall'amministrazione comunale; 
  e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero
dello sviluppo  economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,  purche'
contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione
rilasciata  dall'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni,
anche estera; nonche'  quelli  in  possesso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  di  licenze  e  autorizzazioni
rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni
di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; 
  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio; 
  g) adibiti al trasporto di  carburanti  o  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo; 
  h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma  8,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete
stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461.