IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165  e  successive  modificazioni,  possono  procedere,  per
l'anno 2014, ad assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di
ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad  assumere
e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per  gli  anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato
di qualifica  non  dirigenziale  nel  limite  di  un  contingente  di
personale corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al  medesimo  personale
cessato nell'anno  precedente.  Per  il  personale  delle  qualifiche
dirigenziali, al netto delle posizioni rese  indisponibili  ai  sensi
del comma 219, e' assicurato nell'anno 2016 il turn over  nei  limiti
delle capacita' assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui
al comma 227 il personale di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,  secondo
cui le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 del  medesimo  articolo  sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art.  35,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  previa  richiesta
delle  amministrazioni  interessate,  predisposta  sulla  base  della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: a)  dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente   motivate;   b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate  a  partire  dal  1°  gennaio
2007, relative alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un
criterio di equivalenza; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  secondo  cui  le  risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di  personale  a
tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di  quelle
finalizzate  all'assunzione  dei  vincitori  di   concorsi   pubblici
collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di  entrata
in  vigore  della  legge,  sono  destinate  alla  ricollocazione  del
personale di cui al precedente comma 422; 
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, secondo cui le disposizioni dei commi  424,  425,  426,
427 e 428 dell'art. 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  si
applicano anche nei confronti del personale di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  come  modificato  dal
medesimo art. 7 del  decreto-legge  n.  192  del  2014  (Croce  rossa
italiana); 
  Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione  e
la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie recante «Linee guida  in  materia  di  attuazione  delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili  connessi  al
riordino delle funzioni delle province e delle citta'  metropolitane.
Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190»,
registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015,  reg.ne  -
prev. n. 399; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione 14 settembre 2015, recante criteri per  la  mobilita'
del personale dipendente a tempo indeterminato  degli  enti  di  area
vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonche'
dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale; 
  Visto il decreto direttoriale del 10 agosto 2016, con il  quale  si
e' preso atto della conclusione della prima fase delle  procedure  di
mobilita' disciplinate dal decreto ministeriale 14 settembre  2015  e
della conseguente assegnazione, come risultanti dagli elenchi e dalle
graduatorie di assegnazione pubblicati in data  28  luglio  2016  sul
portale «Mobilita.gov», del personale  a  tempo  indeterminato  degli
enti  di  area  vasta  dichiarato  in  soprannumero,  del   personale
appartenente ai  corpi  e  servizi  di  polizia  provinciale  di  cui
all'art.  12  della   legge   7   marzo   1986   n.   65   dichiarato
soprannumerario,   nonche'   del   personale   dipendente   a   tempo
indeterminato della Croce rossa italiana (CRI) di cui all'art. 6  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; 
  Visto l'art. 4, comma  2,  decreto-legge  19  giugno  2015  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
secondo cui il personale delle province che alla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge si trova in posizione di comando o  distacco
o  altri  istituti  comunque   denominati   presso   altra   pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa; 
  Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del  2015,  il  quale
stabilisce che,  per  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  ai
processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425  dell'art.  1
della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  le  ordinarie  facolta'  di
assunzione previste dalla normativa  vigente  sono  ripristinate  nel
momento  in  cui  nel  corrispondente  ambito  regionale   e'   stato
ricollocato il personale interessato alla relativa  mobilita'  e  che
per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n.
190 del 2014 si  procede  mediante  autorizzazione  delle  assunzioni
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
  Visto l'art. 1, comma 219, della legge n.  208  del  2015,  secondo
cui, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli
articoli  8,  11  e  17  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,   e
dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2014, n.  190,  e  successive  modificazioni,  sono  resi
indisponibili i posti dirigenziali di prima e  seconda  fascia  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  come
rideterminati in applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla  data  del  15
ottobre 2015, tenendo comunque conto  del  numero  dei  dirigenti  in
servizio senza incarico o con incarico  di  studio  e  del  personale
dirigenziale  in  posizione  di  comando,  distacco,  fuori  ruolo  o
aspettativa; 
  Visto l'art. 1, comma 224, della medesima legge n. 208 del 2015, il
quale prevede che resta escluso dall'applicazione delle  disposizioni
di cui al richiamato comma 219, tra  l'altro,  il  personale  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  degli
uffici  giudiziari  e  dell'amministrazione  della  giustizia  e   il
personale delle agenzie di cui al decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 157; 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  157,  recante
misure per la revisione della  disciplina  dell'organizzazione  delle
agenzie fiscali, in attuazione dell'art.  9,  comma  1,  lettera  h),
della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30  dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, che ha prorogato al 31  dicembre  2016  il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni  verificatesi  negli  anni  2013  e  2014  e  per  la
concessione delle relative autorizzazioni ad assumere; 
  Viste le richieste e successive integrazioni delle  amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento; 
  Considerato  lo   stato   di   avanzamento   delle   procedure   di
ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta
e della CRI, nonche' tenuto  conto  della  necessita'  di  specifiche
professionalita' per le esigenze delle  amministrazioni  destinatarie
del presente provvedimento, valutate in coerenza con gli obiettivi  e
le priorita' di governo; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulle  predette
richieste; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, on. le dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Consiglio di Stato 
 
  1. Il Consiglio  di  Stato  e'  autorizzato  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget  2014, cinque
unita' di personale di qualifica non dirigenziale, come da tabella  1
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.